La Commissione europea ha deciso di adire la Corte di Giustizia della Comunità europee contro cinque Stati membri (Francia, Lussemburgo, Italia, Irlanda e Portogallo), avendo essi mancato di dare attuazione alla quarta direttiva sull’assicurazione autoveicoli (2000/26/CE) entro il termine stabilito del 20 luglio 2002. Fin tanto che la direttiva non sarà applicata correttamente in tutta la UE, gli automobilisti di uno Stato membro vittime di un incidente stradale causato da un veicolo immatricolato e assicurato in un altro Stato membro continueranno ad avere serie difficoltà ad ottenere rapidamente il risarcimento loro dovuto. La Commissione ha anche deciso di chiedere formalmente al Portogallo di adeguare la legislazione nazionale alla seconda direttiva sull’assicurazione autoveicoli (84/5/CEE), in modo da garantire alle vittime di incidenti stradali un risarcimento pari ai livelli minimi previsti in tale direttiva. La Commissione ha inviato al Portogallo un cosiddetto “parere motivato”, che costituisce la seconda fase della procedura di infrazione di cui all’articolo 226 del trattato CE. Qualora il Portogallo non dovesse dare seguito in maniera soddisfacente alla richiesta, la Commissione potrebbe decidere di adire anche in questo caso la Corte di giustizia.
Francia, Lussemburgo, Italia, Irlanda e Portogallo – Mancata applicazione della quarta direttiva sull’assicurazione autoveicoli
Diversamente dalle prime tre direttive sull’assicurazione autoveicoli, la quarta direttiva riguarda gli incidenti stradali che accadono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza della vittima. La direttiva si applica anche agli incidenti in uno qualsiasi dei circa 40 paesi aderenti al sistema della carta verde in cui siano coinvolti due parti di Stati membri della UE (per maggiori informazioni, cfr. il sito Internet del Council of Bureaux, l’organismo di gestione del sistema della carta verde: http://www.cobx.org.
L’obiettivo è quello di facilitare e accelerare la liquidazione dei sinistri, permettendo alle vittime di rivolgersi direttamente alla compagnia di assicurazione della parte responsabile dell’incidente piuttosto che costringerla a rivolgersi a quest’ultima. Ogni compagnia di assicurazione è tenuta a designare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro della UE, in modo che le vittime degli incidenti possano trattare direttamente, nel proprio Stato membro e nella propria lingua, con il mandatario della compagnia di assicurazione della parte responsabile.
Ai sensi della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a:
* imporre sanzioni per accelerare la procedura di risarcimento, qualora la compagnia di assicurazione della parte responsabile dell’incidente impieghi più di tre mesi a fornire una risposta motivata ad una richiesta di risarcimento;
* istituire centri d’informazione incaricati di trattare in generale le questioni relative all’assicurazione autoveicoli e che assistano le vittime degli incidenti nell’individuazione della compagnia di assicurazione della parte responsabile;
* creare un organismo di indennizzo incaricato di liquidare il sinistro qualora non sia stato designato alcun mandatario o qualora la compagnia di assicurazione della parte responsabile impieghi troppo tempo per la liquidazione. L’organismo chiede il rimborso degli importi versati a titolo di risarcimento all’organismo di indennizzo dello Stato membro in cui ha sede la compagnia di assicurazione della parte responsabile.
Al momento dell’adozione della direttiva da parte del Consiglio, gli Stati membri fissarono al 20 luglio 2002 il termine ultimo per la sua applicazione. Tuttavia, solo quattro Stati membri – Austria, Finlandia, Germania e Svezia – hanno rispettato detto termine. La Commissione ha deciso pertanto di intervenire rapidamente per assicurare l’attuazione della direttiva negli altri undici Stati membri in modo che gli automobilisti non vengano privati degli importanti benefici a cui hanno diritto dal 20 gennaio 2003 ai sensi della direttiva.
La Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora agli altri undici Stati membri. A seguito della lettera, il Belgio, la Danimarca e la Spagna hanno dato attuazione alla direttiva.
Dopo aver ricevuto l’invito formale a dare attuazione alla direttiva, con il cosiddetto “parere motivato” nel quadro della seconda fase della procedura d’infrazione, la Grecia e il Regno Unito hanno recepito la direttiva nel rispettivo ordinamento nazionale.
La Commissione ha ora deciso di adire la Corte di giustizia contro cinque Stati membri – Francia, Lussemburgo, Italia, Irlanda e Portogallo. La Commissione valuterà quanto prima se citare di fronte alla Corte anche i Paesi Bassi.
Portogallo – Importi minimi del risarcimento
La Commissione ha chiesto formalmente al Portogallo di adeguare la legislazione nazionale alla seconda direttiva sull’assicurazione autoveicoli (84/5/CEE), in modo da garantire alle vittime di incidenti stradali un risarcimento pari ai livelli minimi previsti dall’articolo 1 di detta direttiva.
Il principale obiettivo della seconda direttiva sull’assicurazione autoveicoli è quello di garantire alle vittime degli incidenti stradali un equo risarcimento, indipendentemente dallo Stato membro in cui l’incidente si verifica.
La direttiva fissa importi minimi per la copertura fornita dall’assicurazione obbligatoria, in modo da limitare le disparità tra i diversi sistemi nazionali nella UE. Gli importi minimi attualmente previsti dalla direttiva sono i seguenti:
* per i danni alle persone: 350 000 EUR per ogni vittima e 500 000 EUR per sinistro nel caso le vittime siano più di una;
* per i danni alle cose: 100 000 EUR per sinistro;
* per i danni alle persone e alle cose: 600 000 EUR per sinistro.
* L’articolo 508, comma 1 del codice civile portoghese prevede, qualora non vi sia colpa da parte della persona legalmente responsabile, un risarcimento inferiore agli importi minimi prescritti dalla direttiva. In assenza di colpa, l’importo massimo del risarcimento dovuto in caso di morte o di lesioni ammonta a 29 927,88 EUR, un importo nettamente inferiore ai 350 000 EUR previsti dalla direttiva.
La Commissione ritiene che spetti agli Stati membri determinare la natura della responsabilità civile (ad esempio se sia richiesta o meno la colpa del conducente perché la vittima abbia diritto al risarcimento).
Le direttive sull’assicurazione autoveicoli impongono però che, una volta prevista dalla legislazione nazionale, la responsabilità civile sia coperta dall’assicurazione obbligatoria e che vengano applicati gli importi minimi menzionati in precedenza, indipendentemente dalla sua natura (per colpa o in assenza di colpa). Questa interpretazione è stata confermata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare nella sentenza del 14 settembre 2000 nella causa Ferreira (C-348/98).
Le informazioni riguardanti le procedure di infrazione in corso a carico degli Stati membri sono disponibili sul sito EUROPA alla pagina:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm