Disciplina delle elezioni regionali Consiglio di Stato, sez. V, 29 aprile 2003, n. 2194

29.04.2003

Consiglio di Stato, sez. V, 29 aprile 2003, n. 2194

La disposizione, specificamente dettata per le elezioni comunali e provinciali, che vieta l’indizione di nuove elezioni prima del passaggio in giudicato della decisione giurisdizionale con la quale sono state annullate le elezioni precedenti non è applicabile alle elezioni regionali.


Tanto decreta in Consiglio di Stato nella decisione n. 2194 del 2003 nella quale, premesso che l’art. 1 L. n.108/68 richiama la disciplina contenuta nel D.P.R. 570/60 solo in quanto compatibile con il sistema delle elezioni regionali e che appaiono, quindi, configurabili delle eccezioni al rinvio generale ivi previsto, si osserva che la limitazione del richiamo ad alcune disposizioni specifiche che regolano il contenzioso elettorale, con conseguente esclusione di altre (tra le quali il controverso art. 85 D.P.R. 570/60), indica proprio una precisa volontà del Legislatore di circoscrivere, per la materia dei ricorsi (regolata nel capo VIII, che comprende anche l’art.85, del D.P.R. n.570/60), la disciplina richiamata alle sole norme specificamente indicate.

Proprio perché non c’era bisogno di un rinvio a disposizioni particolari del D.P.R. n.570/60, in quanto interamente richiamato dall’art. 1 L. n.108/68, la previsione specifica di cui all’art. 19 appare, in definitiva, significativa della chiara intenzione di escludere le disposizioni del D.P.R. n. 570/60 relative al contenzioso non espressamente richiamate.

La lettura, che sostiene l’applicabilità dell’art. 85 D.P.R. n. 570/60 nonostante il suo omesso richiamo nell’art. 19 L. n. 108/68, va, pertanto, rifiutata in quanto contrastante con il canone ermeneutico che impedisce di assegnare ad una norma un significato che preclude alla stessa la produzione di qualsiasi effetto.

Accedendo a questa tesi si priverebbe, invero, l’art. 19, comma 1, della L. n. 108/68 di qualsiasi efficacia o, meglio, lo si renderebbe del tutto superfluo, posto che il richiamo ivi operato alla L. n. 1147/66 (modificativa del D.P.R. n.570/60) resterebbe assorbito dal rinvio generale di cui all’art. 1 L. n. 108/68 e, quindi, privo di qualsiasi, autonomo, significato.

Se, invece, all’art.19 L. n.108/68 si riconosce anche l’ulteriore significato di escludere dal richiamo, ancorchè implicitamente, le disposizioni contenute nel capo VIII del D.P.R. n.570/60 non espressamente indicate, si restituisce alla disposizione un senso diverso dalla mera ripetizione del rinvio di cui all’art.1 l.cit. e si attribuisce alla stessa valenza e significato autonomi.

Il giudice amministrativo ritiene, inoltre, incompatibile l’art.85 D.P.R. n.570/60, e, in particolare, la previsione relativa al commissariamento dell’Ente (Comune o Provincia) da parte del Prefetto nelle more dell’elezione dei nuovi organi, con il sistema di autonomia politica delle Regioni delineato dall’ordinamento costituzionale (per come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1), che non tollera, ad avviso dei primi giudici, alcuna forma di controllo sostitutivo statale sugli organi regionali.

A tal proposito va, anzitutto, premesso che la disciplina contenuta nell’art.85 D.P.R. n.570/60 si appalesa unitaria ed inscindibile, attesa l’evidente complementarietà della previsione (I comma) che regola l’amministrazione dell’Ente dopo la pronuncia della decisione di annullamento delle elezioni e fino alla sua definitività con quella (II comma) che condiziona la convocazione dei comizi elettorali al suo passaggio in giudicato, e che la valutazione di compatibilità postulata dall’art.1 L. n.108/68 risulta, quindi, correttamente riferita a tutti gli aspetti della disciplina contenuta nell’art.85 l. cit. (ivi compresa la previsione del commissariamento prefettizio) e non solo al suo secondo comma.

Così individuato il parametro di riferimento del giudizio di compatibilità con l’ordinamento regionale della disposizione asseritamente inosservata, si rivela sicuramente corretto il rilievo che l’ipotizzata amministrazione della Regione da parte di un Commissario nominato dal Prefetto (tale sarebbe la conseguenza della pretesa applicazione al caso di specie dell’art.85 D.P.R. n.570/60) risulta insanabilmente contrastante con il regime di autonomia delle Regioni rafforzato dalla l. cost. n.1/99 che, riducendo significativamente le forme di controllo statale sugli atti e sugli organi delle Regioni, ha definitivamente assegnato a queste ultime un regime giuridico radicalmente incompatibile con il commissariamento dei suoi organi politici da parte di un organo dello Stato.

Tale conclusione risulta, da ultimo, avvalorata dall’eliminazione, nella nuova formulazione dell’art.126 Cost., dell’unica previsione (contenuta nel testo previgente) relativa all’amministrazione provvisoria della Regione a seguito dello scioglimento del Consiglio Regionale (peraltro neanche affidata ad un organo dello Stato, ma ad una Commissione di tre cittadini eleggibili alla predetta assemblea), di talchè resta corroborato il convincimento in merito all’inconfigurabilità, nell’attuale assetto normativo dei rapporti tra i due Enti, di qualsiasi ipotesi di gestione dell’amministrazione regionale da parte di organi dello Stato.

Ne consegue che, allo stato, la regolamentazione dell’amministrazione dell’Ente in caso di annullamento delle elezioni (e fino alla definizione della situazione di incertezza conseguentemente determinatasi) deve ritenersi rimessa alle stesse Regioni, che dovranno, pertanto, provvedere a disciplinare, nell’ambito della loro autonomia, con lo statuto o con legge regionale, le competenze ed i limiti della gestione provvisoria dell’Ente fino al rinnovo degli organi elettivi od alla definitiva conferma della validità delle precedenti elezioni.

a cura di Vincenzo Antonelli