La procedura di garanzia sui presupposti dei decreti-legge può essere estesa alle eccezioni di incostituzionalità rilevate dalla I Commissione in sede consultiva ordinaria?

19.04.2003

Durante la seduta antimeridiana dell’Assemblea del Senato del 18 febbraio 2003, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (S. 1996), per il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali ex art. 40, comma 2, del regolamento del Senato, e cioè in sede consultiva ordinaria (non ostativo a condizione che fosse soppresso un articolo), il senatore Passigli invoca l?applicazione della speciale procedura prevista dall’art. 78, comma 3, del regolamento, che concede al parere contrario reso dalla I Commissione un iter privilegiato ed una particolare incisività: trasmissione alla Presidenza del Senato, messa al voto dell’Aula entro 5 giorni e, in caso di accoglimento, soppressione delle parti del disegno di legge interessate.
La Presidenza del Senato respinge la prospettata interpretazione estensiva della norma regolamentare, rilevando che essa individua con precisione i parametri in base a cui la Commissione valuta (“difetto dei presupposti richiesti dall’art. 77, secondo comma della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente”) e precisando che i requisiti cui si fa riferimento sono quelli previsti dalla normativa vigente in materia di decretazione d’urgenza, non dalla normativa vigente nella sua interezza, come si è tentato di argomentare.

a cura di Leda Petrone