Scuole paritarie:tutte le regole per l’attuazione della legge 10 marzo 2000, n.62

02.04.2003

Con la circolare ministeriale 18 marzo 2003, n. 31, il MIUR ha provveduto a riunire in un unico testo tutte le note e le circolari emanate per l’attuazione della legge 10 marzo 2000, n. 62 in materia di parità scolastica tra i soggetti erogatori dell’istruzione. La nuova circolare, suddivisa in quattro Titoli, disciplina in modo organico i requisiti delle scuole paritarie, le regole per il riconoscimento della parità, il funzionamento di tali istituti e l’organizzazione didattica. 
La definizione di “scuole paritarie” come “istituzioni scolastiche non statali che, a partire dalla scuola dell’infanzia, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e del territorio e sono caratterizzate dai requisiti di seguito specificati” è ripresa letteralmente dall’art.1, comma 2 della legge n. 62 del 2000.
In relazione ai requisiti delle scuole paritarie, la circolare n. 31 si sofferma ad approfondire i parametri elencati dall’art.1, comma 4 e 5 della legge n. 62 del 2000. In particolare, si evince dalla circolare che le scuole paritarie devono disporre di un proprio bilancio, di un proprio sistema informativo connesso con i servizi del sistema informativo del MIUR, di servizi di segreteria organizzati secondo criteri di legittimità, efficienza ed efficacia e di un coordinatore delle attività educative e didattiche. La circolare si sofferma quindi a descrivere l’organizzazione in corsi e classi, le modalità di iscrizione alle varie classi, lo svolgimento degli esami di idoneità e degli esami conclusivi dei corsi di studio, cui sono di regola ammessi anche i candidati esterni.
Sotto il profilo dell’organizzazione didattica, si confermano le previsioni della legge n. 62 del 2000 per cui il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l’insegnamento impartito e per cui in ogni istituzione scolastica devono essere istituiti organi collegiali “improntati alla partecipazione democratica”.
Sotto il profilo dei programmi didattici, la circolare si sofferma a descrivere i contenuti del progetto educativo di cui all’art.1, comma 4, lett. c) della legge n. 62 del 2000, qui definito come “il documento fondamentale che esprime l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico delle istituzioni scolastiche paritarie”. In particolare, si evidenzia che tale progetto educativo – predisposto dal soggetto gestore – deve essere improntato ai “principi di libertà, ai diritti e ai doveri fondamentali della Costituzione”, rispondendo alla domanda formativa proveniente dalle famiglie e dal territorio. Sulla base del progetto educativo, è predisposto il piano dell’offerta formativa, che viene elaborato dal collegio dei docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori e degli studenti, e che è infine approvato dal soggetto gestore.
L’analisi di queste previsioni evidenzia come la circolare attribuisca un’ampia autonomia decisionale alle scuole paritarie nella predisposizione del piano educativo. Fermo restando il rispetto delle libertà e dei diritti costituzionalmente garantiti, il piano educativo è infatti configurato come uno strumento estremamente flessibile, in grado di adeguarsi alla domanda di servizi proveniente “dal basso”, ovvero dai genitori e dagli studenti, sia in relazione alle iniziative curriculari che a quelle extracurriculari.
Per le istituzioni scolastiche non statali in possesso di questi requisiti, il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di riconoscimento è fissata nel 30 marzo dell’anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità. L’accertamento del possesso dei requisiti dovrà essere ultimato per il 30 novembre.

a cura di Elena Griglio