Fiere e mercati nel riparto di competenze tra Stato e Provincia autonoma di Trento

28.03.2003

Corte Costituzionale, 28 marzo 2003, n. 91

E’ illegittimo l’art. 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico), nella parte in cui, attribuendo al Ministro dell’industria, commercio ed artigianato il potere di risolvere, in via sostitutiva, il contrasto determinato dalla fissazione di date concomitanti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 ed 8, comma 1 lettera b), e comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico), promosso con ricorso della Provincia di Trento

La Provincia Autonoma di Trento ha sollevato ricorso di legittimità costituzionale avverso l’art. 6, comma 2 e l’art. 8, comma 1, lett. b) e comma 2 della legge 11 gennaio 2001, n. 7, per violazione di alcune disposizioni dello Statuto speciale del Trentino-Alto-Adige e delle relative norme di attuazione in materia di mercati e fiere, nonché dei “principi costituzionali in materia di rapporti tra atti regolamentari e poteri regionali”.
Secondo la ricorrente, la prima delle norme impugnate lederebbe la competenza provinciale in materia di fiere e mercati, in quanto attribuirebbe al Ministro dell’industria, commercio ed artigianato (ora Ministro delle attività produttive), in caso di mancato raggiungimento di un’intesa con altre regioni e Province autonome per evitare concomitanze di data tra manifestazioni fieristiche nazionali o internazionali dello stesso settore merceologico, il potere di risolvere “in via sostitutiva” la questione, esercitando così un potere di “sovrapposizione nella decisione” della Provincia. La seconda delle norme impugnate violerebbe la medesima competenza costituzionalmente attribuita, in quanto riserverebbe ad un regolamento ministeriale la fissazione sia dei requisiti minimi delle manifestazioni, sia dei criteri atti ad evitare coincidenze di data nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche aventi i caratteri precisati dalla norma stessa.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi in giudizio, si è espresso per l’infondatezza della questione, rilevando come l’art.6 della legge impugnata riguarderebbe esclusivamente le fiere di rilevanza internazionale o nazionale, disciplinando un procedimento rispettoso del principio di leale collaborazione. Anche le censure relative all’art. 8 sarebbero infondate, dal momento che la ratio della norma è di assicurare l’omogeneità delle fiere di rilevanza nazionale, allo scopo di evitare che, a causa della varietà dei criteri di valutazione, una identica qualificazione sia attribuita a manifestazioni che, dal punto di vista fieristico, producono effetti diversi.
La Corte, osservando come la Provincia di Trento sia certamente titolare di una competenza primaria nella materia “fiere e mercati” (allo Stato è riservato soltanto il potere di formazione e tenuta del calendario ufficiale), nonché rilevando come, sul punto, non possa addursi né la presenza dell’interesse nazionale, né i requisiti che devono connotare le norme fondamentali di riforma economico-sociale, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2 della legge n. 7 del 2001, che, configurando un nuovo potere ministeriale, lede certamente la competenza delle Province autonome sulle fiere programmate nel rispettivo ambito provinciale.
In relazione alle censure relative all’art.8, comma 1, lett. b) e comma 2, la Corte giudica invece non fondata la questione di legittimità costituzionale, essendo possibile invocare sul punto la clausola di salvaguardia contenuta nell’art.1, comma 1 della legge n. 7 del 2001, che fa espressamente salve, tra le altre, le competenze in materia di fiere statutariamente disposte a favore delle Province autonome. Alla luce di questa osservazione, la Corte dichiara che si debbono considerare inapplicabili alla Provincia ricorrente le norme censurate dell’articolo 8 in tutte quelle parti che comunque possano ritenersi lesive della competenza primaria provinciale in materia.

Giurisprudenza richiamata:
– sull’esigenza di valutare la questione sulla base del previgente Titolo V della Costituzione: Corte costituzionale, sent. n. 422 e 376 del 2000
– sulla circostanza per cui la norma preordinata ad evitare la concomitanza di determinate manifestazioni fieristiche non corrisponde complessivamente ad un interesse unitario, vitale per l’economia nazionale: Corte costituzionale, sent. n. 314 del 2001
– sull’estensione anche alle Province autonome della regola della separazione fra fonti secondarie statali e fonti regionali, che inibisce i regolamenti dello Stato a disciplinare materie riservate alla competenza regionale: Corte Costituzionale, sent. n. 84 e n. 314 del 2001
– sull’estensione del giudizio della Corte anche alla Provincia autonoma di Bolzano, oltre che a quella di Trento, in virtù dell’identico contenuto delle due normative statutarie nel settore oggetto di ricorso: Corte Costituzionale, sent. n. 334 del 2001.

a cura di Elena Griglio