Livelli essenziali di assistenza sanitaria: un punto fermo sulla forma e sulla procedura per l’individuazione’ ed un punto interrogativo sull’accezione in chiave organizzativa

27.03.2003

Corte cost., 27 marzo 2003, n. 88

La decisione dichiara che non spetta allo Stato la fissazione di una serie di requisiti tecnico-organizzativi in materia di servizi per le tossicodipendenze (Ser.t.) delle aziende unità sanitarie locali, annullando il decreto del Ministro della Salute del 14 giugno 2002 .

Di particolare interesse l?iter che ha condotto la Consulta a tali conclusioni, in considerazione della specifica difesa erariale che prospettava come l?emanazione del citato D.M. fosse intervenuta nell?esercizio della potestà legislativa statale esclusiva di determinazione dei livelli essenziali di prestazione (art. 117, comma 2, lett. m).

La Corte non accoglie tale ricostruzione sottolineando che per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, l?art. 6, d.l. 18 settembre 2001, n. 347, conv. con legge n. 405 del 2001, richiede l?emanazione da parte del Governo di un D.p.c.m., previa intesa con le Regioni e le Province autonome nella apposita Conferenza permanente (D.p.c.m. emanato il 29 novembre 2001, previa intesa in data 22 novembre) e che, nel caso sottoposto al proprio esame, né l?uno né l?altra sono stati  rispettati. Per tale via, l?atto richiesto per i l.e.a.s. ed il relativo procedimento vengono assurti a veri e propri indici di riconoscimento dell?effettivo esercizio del compito cristallizzato nella clausola trasversale di cui all?art. 117, comma 2, lett. m) Cost.

La decisione, ineccepibile sotto il profilo costituzionale, attenendo ad alcune violazioni procedimentali (?forme e modalità non riconducibili alla speciale procedura di determinazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario legislativamente stabilita?) piuttosto che al contenuto della disciplina controversa, lascia aperte almeno due questioni.

La prima riguarda la legittimità della fonte per la determinazione dei livelli essenziali: incidendo in materia di diritti, è sufficiente che una legge autorizzi il Governo ad intervenire nella fissazione dei l.e.a.s., mediante D.p.c.m., di fatto delegificandone la concreta individuazione? Sul punto la Corte, dopo aver sottolineato come la determinazione dei livelli essenziali di prestazione abbia una ?forte incidenza sull?esercizio delle funzioni nelle materie assegnate alle competenze legislative ed amministrative delle Regione e delle Province autonome?, sembra ritenere sufficiente che le relative scelte, ?almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge, che dovrà inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendano necessarie nei vari settori?.

La seconda attiene al contenuto prettamente organizzativo del decreto censurato: laddove vi fossero stati tutti i passaggi procedimentali richiesti dalla legge, e fosse stata anche utilizzata la fonte normativa legislativamente richiesta (D.p.c.m.), l?organizzazione dei Ser.t. a mezzo di fonte statale avrebbe integrato il compito sancito dall?art. 117, comma 2, lett. m) così da configurarsi come legittima? Un?eventuale risposta positiva aprirebbe la strada ad un?accezione anche organizzativa della lett. m), comma 2, art. 117, potenzialmente in grado di porre nel nulla il progetto di legge cost. sulla devoluzione della sub-materia ?assistenza e organizzazione sanitaria? approvato in prima lettura dal Senato (AS 1187 del 24 febbraio 2002).

Per il testo della decisione: www.giurcost.org

a cura di Enrico Menichetti