Sui vizi delle leggi regionali rilevabili in via principale dopo la riforma del Titolo V: una conferma alla vecchia giurisprudenza costituzionale

26.03.2003

La Corte respinge l’eccezione di parziale inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della Regione Lazio sulla base dell’assunto che l’attuale art.127, Cost. limiterebbe l’impugnabilità delle leggi regionali alla sola violazione delle regole relative alla loro competenza, e non consentirebbe di dedurre la violazione di altre disposizioni costituzionali dei parametri legislativi interposti.

Giudizio di legittimità costituzionale della legge Regione Lazio del 6 dicembre 2001, n.3 (Tutela e valorizzazione dei locali storici), e più specificatamente degli artt. 1, 2, 3, 4, 6 primo comma, 7, 9, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge Regione Lazio del 6 dicembre 2001, n.3, e più specificatamente degli artt.1, 2, 3, 4, 6 primo comma, 7, 9. Secondo il ricorrente la legge impugnata contrasterebbe sia con gli artt.117, secondo comma, lettere g), l), s), terzo comma, 118, commi secondo e terzo, 81, Cost., sia con il decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76.
La Regione Lazio, costituitasi in giudizio, sostiene l’inammissibilità del ricorso, nonché la sua infondatezza nel merito: quanto alla asserita inammissibilità, la Regione deduce la violazione dell’art.127 della Cost., dal momento che il ricorso del Governo esulerebbe dal profilo della violazione di competenza, postulando violazioni di disposizioni costituzionali, o di legislazione ordinaria, che non sarebbero suscettibili di fondare un valido ricorso; nel merito, la Regione afferma la propria competenza sulla materia della ‘valorizzazione dei beni culturali’, nella quale rientrerebbe la legge impugnata.
La Corte, in via preliminare, respinge l’eccezione di parziale inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della Regione Lazio sulla base dell’assunto che l’attuale art.127 Cost. limiterebbe l’impugnabilità delle leggi regionali alla sola violazione delle regole relative alla loro competenza, e non consentirebbe di dedurre la violazione di altre disposizioni costituzionali o dei parametri legislativi interposti. Oltre a notare che i rilievi di costituzionalità sollevati dal ricorrente sono tutti relativi o riconducibili all’art.117 della Costituzione, la Corte sottolinea infatti che ‘il primo comma del nuovo art.127 della Costituzione ammette il ricorso del Governo in termini identici a quelli utilizzati nel terzo comma del previgente art.127 Cost.’.
Nel merito, la Corte dichiara poi che la questione non è fondata. Quanto alla ipotizzata invasione della riserva esclusiva dello Stato in tema di ‘tutela dei beni culturali’ (art.117, comma secondo, lettera s), la Corte dichiara che la legge impugnata non pretende di determinare una nuova categoria di beni culturali ai sensi del d.lgs. n.490 del 1999. Inoltre, dopo aver richiamato la sentenza n.282 del 2002 con la quale già aveva chiarito che le Regioni , per poter esercitare le proprie potestà legislative di tipo concorrente, non devono attendere l’eventuale determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato, la Corte dichiara infondata la pretesa lesione della competenza esclusiva statale in tema di ‘ordinamento civile’.
Per questi motivi, la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale riguardante gli artt.1, 2, 3, 4, 6 primo comma, 7 e 9 della legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001, n.31.

Giurisprudenza richiamata:
– sul modo di operare del limite dei principi fondamentali: sent. n.282 del 2002

a cura di Chiara Aquili