Lavori pubblici e Regioni: contenuti e limiti della competenza regionale nel nuovo art. 117 Cost.

21.03.2003

La potestà legislativa esclusiva in materia di LL.PP. di cui sono divenute titolari le Regioni a seguito della nuova stesura dell’art 117, è  soggetta al rispetto del limite della tutela della concorrenza la cui legislazione è di competenza esclusiva dello stato. Ciò al fine di evitare la violazione dei principi della libera partecipazione alle gare di appalto e della par condicio tra in concorrenti.
Tale limite trova applicazione sia per le Regioni a statuto ordinario che con riferimento alle Regioni a Statuto Speciali, soprattutto in relazione al divieto di istituzione di un proprio sistema di qualificazione diverso da quello statale, nonché della richiesta di particolari requisiti, quali una stabile organizzazione aziendale in territorio regionale, al fine della partecipazione alle gare di appalto.
Ad avviso della Consulta (sent. N. 207/2001) l’autonomia legislativa concessa alle regioni in determinate materie non può giustificare l’introduzione di norme palesemente discriminatorie capaci di minare il principio della unità ed indivisibilità Repubblica.
Di contro, a tutela della propria autonomia legislativa in materia di LL.PP., molte regioni hanno lamentato la illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 190/2002 che prevedendo una procedura speciale e derogatoria  per la realizzazione di  opere  c.d.”strategiche”, di fatto introduce rilevanti modifiche alla disciplina degli appalti e delle concessioni dei lavori, violando in tal modo la potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di appalti e LL.PP., riconosciuta dall’art. 117 Cost.

di Marinda Scasserra


Scarica documento