Il ‘recepimento’ dei livelli essenziali di assistenza sanitaria nella legge finanziaria per il 2003 fuga i dubbi di legittimità costituzionale del D.p.c.m. 29 novembre 2001

17.03.2003

Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. 17 marzo 2003, n. 1002

La decisione ritiene superati i possibili dubbi di legittimità costituzionale relativi al D.p.c.m. 29 novembre 2001 determinante i livelli essenziali di assistenza sanitaria, paventati in precedenti ordinanze del Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 4485/02 che ha disposto la sospensione della sent. Tar Lazio n. 6252 del 2002, e n. 4825/02) e riguardanti il tipo di fonte utilizzata (D.p.c.m. anziché fonte legislativa).

I giudici di Palazzo Spada, ancora in sede cautelare e pertanto con stringata motivazione, fondano il nuovo orientamento sull?art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che, ?recependo? in sede legislativa i contenuti del citato D.p.c.m., riconduce nell?area della legge i contenuti della fonte subordinata, ?sanando? i prospettati dubbi di legittimità costituzionale.

Si segnala che tale argomento, di per sé, non è in grado di fugare ogni dubbio su una serie di censure ulteriori avanzate dalla scienza giuridica con riferimento all?individuazione mediante D.p.c.m. dei livelli essenziali: si pensi, per tutte, al ruolo e all?estensione della riserva di legge in materia di diritti fondamentali, quale è senza dubbio quello alla salute (si vedano gli interventi svolti da R. Balduzzi e L. Cuocolo al Convegno tenutosi a Genova il 24 febbraio 2003 su ?La sanità italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto di devolution?, il cui resoconto può leggersi in questo sito).

Per il testo dell?ordinanza: www.giust.it

a cura di Enrico Menichetti