Scarico nella pubblica fognatura di acque reflue provenienti dal lavaggio delle oliveCorte Cassazione Penale, Sez. III, 7 marzo 2003, n. 86

07.03.2003

Corte Cassazione Penale, Sez. III, 7 marzo 2003, n. 86

Acque ? Tutela delle acque dall?inquinamento ? Scarico di acque reflue provenienti dal lavaggio delle olive nella pubblica fognatura ? Frantoio oleario integra nozione di insediamento in cui si svolge attività di produzione di beni ? Mancanza di autorizzazione ? Reato di cui all?art. 59, comma 1, del D.Lgs n. 152/1999 e successive modificazioni ? Configurabilità.

Il concetto di ?acque reflue industriali?, così come definito dall’art. 2 del D.Lgs 152/99, integrato dal D.Lgs 258/200, comprende un ampio ventaglio di ipotesi
Già sotto la vigenza della legge Merli (L. 319/76, ex art. 8 e 21, comma 1), era espressamente previsto come reato lo scarico di ?acque reflue industriali senza autorizzazione?.
Anche l?articolo 59, comma 1, del nuovo D.Lgs 152/99, (successivamente integrato dal D.Lgs 258/200) contempla questo tipo di reato, dando attuazione al principio generale di controllo preventivo della P.A. competente nella parte in cui prevede che ?tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati? ? art. 45, comma 1, del D.Lgs152/99).
L’unica eccezione, prevista dall’art. 45, comma 4, del D.Lgs 152/99, riguarda ?gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie? che sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio pubblico integrato.

Dal momento che i frantoi oleari costituiscono ?installazioni? in cui si svolgono attività di produzione di beni,  le acque reflue provenienti dal lavaggio delle olive nella pubblica fognatura sono quindi da considerarsi a tutti gli effetti acque reflue industriali e pertanto anche per esse vige il principio generale dell’autorizzazione preventiva anche se recapitano in fognatura.
In caso di violazione, si applica la sanzione prevista dall?art. 59, comma 1, del D.Lgs 152/99, che stabilisce che ?chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l?autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l?arresto da due mesi a sei anni o con l?ammenda da ? 1032 a ? 7746?.

a cura di Luigi Alla