Ammesse al passivo fallimentare le spese di bonifica di un’area occupata da societa’ fallitaTribunale di Mantova, sentenza 6 marzo 2003

06.03.2003

L’art. 14, comma 3, del D.lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (Decreto Ronchi) dispone che nel caso di violazione del divieto di abbandono incontrollato di rifiuti, il responsabile, in solito con il proprietario e con i titolari di diritti reaoli o personali di godimento sull’area imputabili a titolo di dolo o colpa, sia tenuto a procedere alla “rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi”. Le modalita’ e le operazioni necessarie a tal fine sono indicate dal sindaco con ordinanza con contestuale indicazione del termine entro il quale il reposanbile e’ tenuto a procedere. Scaduto detto termine il Comune procede direttamente alle attivita’ di bonifica.
Similmente, l’art.17, comma, 9 del Decreto Ronchi, dispone che, nell’eventualita’ di contaminazione dei siti, qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, i relativi interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale siano realizzabili d’ufficio. L’attivita’ di bonifica coinvolge anche la Regione, che puo’ avvalersi di altri enti pubblici, qualora il Comune territorialmente competente a sua volta non provveda. Per far fronte di predetti interventi le Regioni hanno la facolta’ di istituire a tal fine appositi fondi nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio.
Le somme versate e le operazioni condotte dal Comune (o dalla Regione) per le ipotesi sopra esaminate si intendono, comunque, “un anticipo” da parte dell’ente pubblico di quanto dovuto primariamente dal responsabile delle violaizoni e dell’inquinamento. Tale meccanismo e’ stato, infatti, predisposto al fine esclusivo di risolvere la questione ambientale in tempi celeri, onde evitarne anche possibili aggravamenti, senza che questo comporti in alcun modo una liberazione del responsabile dai propri obblighi. Tale principio e’ espresso nel medesimo art.14, per il caso di abbandono incontrollato di rifiuti, laddove viene precisato che il Comune procede direttametne alle attivita’ di bonifica “in danno dei soggetti obbligati, e al recupero delle somme anticipate” . Per quanto attiene, invece, all’obbligo di cui all’art.17 del Decreto Ronchi, l’art.18, comma 5, del D.M. 25 ottobre 1999 n.471 (Regolamento dei attuazione dell’art. 17 del Decreto Ronchi) dispone cheĀ  “nel caso in cui il sito inquinato sia oggetto di procedura esecutiva immobiliare ovvero delle procedure concorsuali di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267, il Comune domanda l’ammissione al passivo ai sensi degli artt. 93 e 101 del decreto medesimo per una somma corrispondente all’onere di bonifica preventivamente determinato in via amministrativa”.
In applicazione delle disposizioni sopra esposte il Tribunale di Mantova, con sentenza del 6 marzo 2003, ha stabilito l’ammissibilita’ al passivo, in via privilegiata, del credito del Comune di San Martino dell’Argine che aveva provveduto ad eseguire le attivita’ di ripristino ambientale e di bonifica di un sito precedentemente occupato dalla societa’ soggetta a fallimento. In tal modo il Tribunale ha, dunque, accolto la domanda del Comune che, in virtu’ dell’articolo 101 della legge fallimentare, chiedeva di essere ammesso al passivo fallimentare per l’importo speso per provvedere alla bonifica dell’area occupata dalla societa’ fallita ed allo smaltimento dei rifiuti accumulati dalla stessa.
A seguito della decisione della Corte Costituzionale 28 maggio 2001 n. 162, vengono inoltre riconosciuti (con lo stesso rango del capitale) gli interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti sino alla vendita del cespite.

Tribunale di Mantova, sentenza 6 marzo 2003