Riforma della PAC: la Commissione propone di semplificare il regime degli aiuti di Stato nel settore agric

28.02.2003

Semplificare la gestione e assicurare un controllo efficiente degli aiuti di Stato nel settore agricolo senza indebolire la sorveglianza della Commissione: questo è l’obiettivo, vantaggioso per tutti, del progetto di regolamento della Commissione adottato in data odierna. Una volta entrato in vigore, il nuovo regolamento permetterà agli Stati membri di concedere diversi tipi di aiuti di Stato nel settore agricolo senza dover ottenere l’autorizzazione preventiva della Commissione. Grazie a questo regime di esenzione per categoria verranno abbreviati i tempi di attuazione dei nuovi aiuti di Stato nel settore agricolo. Ciò  faciliterà a sua volta la realizzazione dei programmi nazionali intesi al miglioramento dei requisiti in materia di ambiente e di benessere e igiene degli animali. Ad esempio, per investimenti nelle aziende agricole che non comportano un aumento della capacità di produzione, gli Stati membri potrebbero contribuire fino al 55% dei costi. Per investimenti intesi a migliorare il benessere degli animali o l’ambiente potrebbero essere concessi aiuti fino al 75%. Misure volte a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti di qualità potrebbero beneficiare di 100 000 ? su un periodo di tre anni. Lo stesso importo è previsto per misure di assistenza tecnica quali consulenze aziendali o partecipazione a fiere. Per compensare la soppressione dell?obbligo di autorizzazione preventiva gli Stati membri dovranno presentare relazioni ex-post conformi a criteri rigorosi di qualità, sulla base delle quali la Commissione potrà verificare se le condizioni stabilite nel regolamento sono state soddisfatte. La Commissione può avviare un’indagine qualora vengano sporte denunce circa presunte irregolarità nell?applicazione della nuova procedura. Il regolamento non allenterà nella sostanza le norme in vigore in materia di aiuti di Stato e, soprattutto, non autorizzerà aiuti di Stato in settori considerati incompatibili con il mercato interno. La proposta non va pertanto assolutamente fraintesa nel senso di una “rinazionalizzazione” degli aiuti a favore degli agricoltori: la medesima normativa per gli aiuti di Stato nel settore agricolo continuerà ad essere applicata in tutta l’Unione. La Commissione intende attuare il regolamento a partire dal 1° gennaio 2004, dopo aver consultato gli Stati membri e le parti interessate.
Franz Fischler, il Commissario responsabile dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca, ha affermato: “Nell?ambito della riforma della politica agricola comune proponiamo ora di sopprimere i controlli ex-ante della Commissione per tutta una serie di misure di aiuti di Stato nel settore agricolo. Questo consentirà agli Stati membri di attuare i regimi di aiuto in tempi molto più brevi e, pertanto, di rispondere più prontamente alle sfide cui devono far fronte gli agricoltori. Il regolamento dimostra che la Commissione è pronta a prendere provvedimenti audaci per semplificare la normativa agricola.”

Il progetto di regolamento introduce un regime di esenzione per categoria per alcuni tipi di aiuti di Stato, entro determinati massimali, a favore degli agricoltori o delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ciò significa che gli Stati membri non sarebbero più tenuti a notificare gli aiuti alla Commissione per ottenerne l’autorizzazione preventiva. La proposta di regolamento riguarda le piccole e medie imprese (PMI) del settore agricolo. Per la definizione stessa di PMI – fino a 250 dipendenti, fatturato non superiore a 40 milioni di ? o bilancio non superiore a 27 milioni di ? – quasi tutte le aziende agricole e le imprese operanti nel settore sarebbero interessate. 
Il nuovo regolamento è conforme all’obiettivo della Commissione di modernizzare e semplificare la normativa in materia di aiuti di Stato e di eliminare le lungaggini burocratiche, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) 994/98 del Consiglio, che autorizza la Commissione ad adottare esenzioni per categoria per determinati tipi di aiuto. Su questa linea, nel 2001 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) 70/2001 a favore delle PMI, che tuttavia non riguarda l’agricoltura. Per tastare il terreno in materia di esenzioni nel settore agricolo sono stati di recente adottati i regolamenti (CE) 68/2001 sugli aiuti destinati alla formazione e 2204/2002 sugli aiuti a favore dell’occupazione, che si applicano anche all?agricoltura.
Unitamente alle disposizioni previste agli articoli 51 e 52 del regolamento (CE) 1257/1999 sullo sviluppo rurale, che offrono già agli Stati membri ampie possibilità di evitare l?obbligo di notifica degli aiuti di Stato, l’introduzione di questo regolamento di esenzione per categoria rappresenta un progresso enorme verso un controllo efficiente e una gestione semplificata degli aiuti di Stato nel settore agricolo senza che venga indebolita la sorveglianza della Commissione.
Il progetto di regolamento sarà discusso con gli Stati membri e quindi pubblicato nella Gazzetta ufficiale affinché le parti interessate possano formulare osservazioni; successivamente esso sarà ripresentato agli Stati membri. Terminata quest’ampia consultazione, la Commissione prevede di adottare il testo definitivo entro la fine del 2003 e di applicarlo a partire dal gennaio 2004.

Contenuto del regolamento
I seguenti aiuti sono contemplati dal regolamento, purché le condizioni specifiche in esso stabilite siano soddisfatte.

  • Aiuti agli investimenti: possono essere concessi agli agricoltori aiuti fino al 40% delle spese ammissibili; questo tasso può essere aumentato al 50% nelle zone svantaggiate e al 55% per i giovani agricoltori. Gli aiuti finalizzati a un aumento della capacità di produzione non beneficiano dell?esenzione. Aiuti fino al 60% –  75% nelle zone svantaggiate – possono essere accordati per le spese connesse alla protezione e al miglioramento dell’ambiente, al miglioramento delle condizioni igieniche nelle imprese zootecniche o del benessere degli animali d’allevamento, a condizione che tali investimenti siano finalizzati a superare i requisiti minimi dell’UE.
  • Aiuti fino al 100% possono essere concessi per le spese inerenti alla conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali; tali spese possono comprendere un compenso ragionevole per il lavoro svolto dall’agricoltore stesso o dai suoi collaboratori nei limiti di 10 000 ? all’anno.
  • Aiuti possono essere concessi per le spese di trasferimento di fabbricati aziendali nell’interesse pubblico.
  • Aiuti agli investimenti fino al 40% possono essere concessi alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; il tasso può essere aumentato fino al 50% nelle regioni dell’obiettivo 1.
  • Aiuti fino a 25 000 ? possono essere concessi per l’insediamento dei giovani agricoltori.
  • Aiuti al prepensionamento possono essere concessi a condizione che la cessazione delle attività aziendali a fini commerciali sia permanente e definitiva.
  • Aiuti all’avviamento delle associazioni o unioni di produttori possono essere concessi purché l’aiuto globale non superi 100 000 ? e diminuisca gradualmente su un periodo di cinque anni (100% delle spese di avviamento nel primo anno, con una riduzione di almeno 20 punti percentuali per ciascuno degli anni successivi).
  • Aiuti finalizzati al pagamento dei premi assicurativi possono essere concessi, purché non venga superato l’80% del costo dei premi assicurativi a copertura delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali; il tasso è ridotto al 50% qualora l’assicurazione copra anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche o ad epizoozie o fitopatie.
  • Aiuti fino al 100% per la ricomposizione fondiaria possono essere concessi unicamente a copertura dei costi legali e amministrativi.
  • Aiuti fino a 100 000 ? per beneficiario su un periodo di tre anni possono essere concessi per promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità; possono essere compresi costi per ricerche di mercato e attività analoghe, per l?introduzione di norme di assicurazione della qualità, per corsi di formazione del personale incaricato di applicare tali sistemi, per i contributi chiesti per la certificazione iniziale dell?assicurazione di qualità e di sistemi analoghi e per le misure di controllo effettuate da terzi.
  • Aiuti fino a 100 000 ? per beneficiario su un periodo di tre anni possono essere concessi per le prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo; possono essere compresi costi relativi all’istruzione generale e alla formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori, ad alcuni servizi aziendali ausiliari, a servizi di consulenza e all’organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere.
  • Sostegno al settore zootecnico può essere concesso fino al 100% a copertura dei costi amministrativi direttamente connessi con l?adozione e la tenuta dei libri genealogici; fino al 70% dei costi dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame effettuati da o per conto di terzi; fino al 40% per investimenti in centri per la riproduzione animale e per l’introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale.

Le spese ammissibili agli aiuti di Stato nell?ambito del regime di esenzione per categoria sono identiche o più restrittive rispetto a quanto indicato negli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo attualmente in vigore.

a cura di Antonio Barreca