L?art.15 della legge n.3 del 2003 ha modificato il Testo Unico n.445 del 2000, introducendo, dopo l?art.77, l?art.77 bis con il quale estende le disposizioni sulla autocertificazione di cui al capo II e III del medesimo Testo Unico, a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali. La disposizione si atteggia di particolare rilievo ai fini della partecipazione alle gare di appalto con riferimento alle quali, proprio per effetto di disposizioni normative di carattere speciale ( si pensi alla Legge sul Diritto al lavoro dei disabili n.68 del 1999; ovvero alla certificazione dei carichi pendenti per effetto dell?art.75 del Dpr 554/99), il regime dell?autocertificazione subiva costanti eccezioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Ora, invece, per effetto del Collegato ordinamentale, la autocertificazione si estende anche alla attestazione ai sensi della legge 68/99, nonché al certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
Legge n. 3 del 2003 (GU n.15 del 20 gennaio 2002). Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
28.02.2003