Il 18 febbraio anche la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge Moratti recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, licenziato dal Senato il 14 novembre 2002.
Il provvedimento è stato modificato in minima parte, non per ragioni di merito, ma per correggere un errore ‘tecnico’, legato alla circostanza che nel testo si faceva ancora riferimento al bilancio triennale 2002-2004, anziché a quello 2003-2005. Nonostante la volontà della maggioranza di non modificare nel merito il provvedimento, la correzione tecnica ha reso necessaria una seconda lettura al Senato. Durante l’esame del provvedimento, è stata inoltre approfondita la questione della copertura finanziaria delle riforma, che ha portato all’approvazione di un’ulteriore modifica del testo.
Presso la Commissione Bilancio, si è infatti rilevata la non idoneità delle modalità di copertura sia delle norme immediatamente operative, sia dei princìpi di delega. Soprattutto in riferimento ai principi di delega, è stato evidenziato come nel provvedimento non sia stata prevista alcuna clausola di copertura funzionale al finanziamento dei decreti delegati. Maggiori dettagli sulla controversa questione non sono peraltro desumibili dalla relazione tecnica di accompagnamento, che, nonostante la richiesta della Commissione Bilancio, non è mai stata presentata all’assemblea. Il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Prof. Tanzi, ha giustificato l’inadempienza facendo riferimento ai complessi rapporti che si sono venuti a creare tra il Ministero dell’economia e delle finanze e il MIUR.
I problemi di copertura della riforma sono stati pertanto oggetto di analisi da parte della Commissione Bilancio della Camera, che ha espresso parere favorevole condizionatamente all’accoglimento di alcune modifiche; tali modifiche, in virtù dell’art.86, comma 4 bis del regolamento della Camera, sono state votate come emendamenti ed infine inserite nel testo finale del provvedimento. Nello specifico, sono stati introdotti all’art. 7 due nuovi commi, che prevedono che ciascuno degli schemi di decreti legislativi del Governo da presentare al Parlamento sia accompagnato una relazione tecnica di accompagnamento e che i decreti legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica siano emanati solo successivamente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Alcune obiezioni sono state sollevate dall’opposizione in merito al tipo di copertura proposto dalla Commissione Bilancio, che non è riferito alla legge delega, ma rinvia al Governo l’onere di trovare, per ogni decreto legislativo emanato, la copertura finanziaria necessaria. Conseguentemente, è stato osservato, il provvedimento, preso in sé, sarebbe privo di copertura e per questo assomiglierebbe piuttosto ad un ordine del giorno o ad una ‘legge manifesto’.
La Commissione Bilancio ha tuttavia ribattuto che la tecnica di copertura proposta è già stata utilizzata in passato nella legge 29 marzo del 2001, n.86 in materia di livelli retributivi del personale delle forze di polizia e delle forze armate, per cui non la si può ritenere preventivamente incostituzionale.
La questione sarà sicuramente ripresa al Senato, dove tuttavia potrebbe mancare lo spazio politico per un’ulteriore modifica del provvedimento.