Dettate le direttive tecniche per la valutazione della qualità dell’aria

28.02.2003

Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 ottobre 2002, n. 261 (in G.U. n. 272 del 20 novembre 2002).

Questo regolamento, che abroga il d.m. 20 maggio 1991, stabilisce:
a) le direttive tecniche, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 351/1999, in forza delle quali le Regioni dovranno provvedere ad effettuare, ove non disponibili, misure rappresentative al fine di valutare preliminarmente la qualità dell’aria ambiente ed individuare le zone del loro territorio dove, ad es., i livelli di uno o più inquinanti comportino il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
b) i criteri, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 351/1999, per l’elaborazione, da parte delle Regioni, dei piani e dei programmi per il raggiungimento, entro termini stabiliti, dei valori limite nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti eccedano il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
c) le direttive, ai sensi dell’art. 9 del più volte citato d.lgs. 351, sulla base delle quali le Regioni adottano un piano per il mantenimento della qualità dell’aria nelle zone in cui i livelli siano inferiori ai valori limite.

a cura di Corrado Cardoni