Approvato il provvedimento comunitario per la ‘protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale’

28.02.2003

Il Disegno di Legge per la modifica del codice penale, presentato il 14 gennaio u.s., e la depenalizzazione di numerosi reati ambientali si pone in netto contrasto con le nuove disposizioni europee.

Con decisione 2003/80 il Consiglio Europeo ha stabilito nuovi obblighi in capo agli Stati membri con riferimento alla protezione dell?ambiente, e subito appare evidente l?inconciliabilita? di tale provvedimento con il disegno di legge di modifica del codice penale attaulmente in discussione in Italia.
Il provvedimento UE, nonostante sia stato emesso nella forma avente meno forza congente di ?decisione?, impone, infatt,i ai Governi locali di adottare, entro la scadenza del 31 gennaio 2005, misure piu? severe per arginare le condotte lesive dell?ambiente.
In particoalre veongo previste: (i) sanzioni penali per gli illeciti penali, (ii) l?estrazidizione per i reati commessi in altro Stato UE, (iii) la responsabilita? delle persone giuridiche per danni all?ambiente.
Per quanto attiene alle figure di illeciti ambientali, rispetto al progetto iniziale che indicava precisamente le disposizioni ambientali la cui violazione doveva essere perseguita a livello nazionale a titolo di reato, il provvedimento definitivo ha acquisito una formulazione piu? generica rinuncaindo alla originaria tipizzazione delle condotte delittuose.
In termini generali, dunque, secondo la decisione UE, devono essere perseguite penalmente:
– lo scarico e l?emissione in atmosfera, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti atte a provocare decesso o lesioni gravi alle persone;
– lo scarico o l?emissione illecita di un quantitativo di sostanze o radiaizoni inoizzanti in atmosfera, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il deterioramento durevole o sostanziale o che causino il decesso o lesioni gravi ale persone o danni rilevanti a beni culturali protetti, al patrimonio, alla flora o alla fauna;
– l’eliminazione, il trattamento, il deposito, il trasporto, l’esportazione o l’importazione illeciti di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;
– il funzionamento illecito di un impianto in cui siano svolte attività pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;
– la fabbricazione, il trattamento, il deposito, l’impiego, il trasporto, l’esportazione o l’importazione illeciti di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;
– il possesso, la cattura, il danneggiamento, l’uccisione o il commercio illeciti di esemplari di specie protette animali o vegetali o di parti di esse, quantomeno ove siano definite dalla legislazione nazionale come minacciate di estinzione;
– il commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono.
Per quanto attiene invece alla ?estradizione per reati ambientali?, il provvedimento UE prevede la perseguibilita? dei soggetti che si siano resi responsabili di reati ambientali commessi al di fuori del proprio territorio nazionale, anche da parte dello stesso Stato membro, ove questo, in forza della propria legislazione nazionale non preveda l?estradinzione dei propri cittadini.
Infine, gli Stati membri sono chiamati ad istituire un sistema di responsabilita? delle societa? che, attraverso la condotta dei propri rappresentanti, abbiano causato danni all?ambiente. Le sanzioni che potrebbero colpire le persone giuridiche in questo contesto vanno dalla esclusione del godimeto di sovvenzioni pubbliche allo scioglimento ell?ente, all?obbligo di adottare misure specifiche per evitare condotte analoghe a quelle sanzionate.
A questo quadro, decisamente rigido, che emerge dalla lettura del provvedimento UE, si contrappone il Disegno di legge per la depenalizzazione dei reati ambientali attualmente in discussione in Italia e presentato il 14 gennaio u.s.
Infatti, non poche, ne? irrilevanti, sono le condotte lesive per le quali il Governo italiano ha proposto la depenalizzazione e che, viceversa, sono interessate dalla decisione UE. Si citano ad esempio:
– l?esercizio della caccia in periodo di divieto assoluto e l?abbatimento, la cattura o la detenzione di animali protetti;
– la produzione o l?utilizzo di sostanze lesive per l?ozono;
– l?introduzione illecita nel territorio nazioanle di pellicce animali o altre merci contenneti pellicce di animali di specie protette.

a cura di Emanuela Gallo