La Commissione europea ha deciso di intervenire in dieci casi per tutelare la legislazione dell’UE in materia di appalti pubblici, che mira a garantire che tutte le imprese europee possano concorrere sullo stesso piano all’assegnazione di questi appalti. Le procedure aperte e trasparenti previste dal diritto comunitario significano più concorrenza, maggiori garanzie contro la corruzione, e servizi migliori a prezzo più basso per i contribuenti. La Commissione ha deciso di deferire Francia, Portogallo, Spagna e Germania alla Corte di giustizia rispettivamente per la legislazione francese sugli appalti pubblici per importanti progetti di costruzione, il mancato intervento del Portogallo per recepire correttamente la direttiva sui ricorsi per candidati che ritengono di non essere stati trattati correttamente durante le procedure di appalto, l?analoga situazione della Spagna in merito alla prestazione di servizi sanitari, e due casi in Germania nei quali sono stati appaltati senza una gara su scala europea due contratti per la gestione dei rifiuti. La Commissione ha inoltre trasmesso richieste formali d?intervento ad Irlanda, Italia e Finlandia perché alcuni appalti pubblici sono stati aggiudicati in maniera difforme rispetto ai principi del trattato UE o delle direttive sugli appalti. Questi inviti formali hanno preso la forma di un ?parere motivato?, che costituisce la seconda fase della procedura di infrazione. In mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione può citare gli Stati in questione alla Corte di giustizia europea.
Francia ? legge sui progetti edilizi
In base ad una legge francese (Loi M.O.P) spesso applicata ai grandi progetti di edilizi, solo le imprese comprese in un elenco prestabilito possono svolgere il ruolo di vicecontrollore dei lavori e di controllore operativo. Secondo la Commissione, queste restrizioni alla concorrenza e all’apertura degli appalti sono in violazione della direttiva del 1992 sugli appalti pubblici di servizi (92/50/CE) e delle norme del trattato UE in materia di non discriminazione. Nella risposta al parere motivato della Commissione inviata nel giugno 2002, le autorità francesi hanno riconosciuto che il ruolo di controllo operativo rientra effettivamente nel campo di applicazione della direttiva, ma continuano a sostenere il contrario per quanto riguarda la funzione di vicecontrollore dei lavori. La Commissione ha pertanto deferito il caso alla Corte.
Portogallo ? recepimento della direttiva sui ricorsi
La legge portoghese che recepisce la direttiva 89/665 sulle procedure di ricorso per i concorrenti che abbiano dimostrato che le loro offerte sono state respinte indebitamente non soddisfa pienamente, secondo la Commissione, le disposizioni della direttiva che le ?decisioni prese dalle autorità aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile?.
Per quanto riguarda il risarcimento degli eventuali danni, la legge attuale – decreto 48 051 ? prevede ancora che i candidati debbano dimostrare la deliberata violazione dei loro diritti da parte delle autorità aggiudicatrici, anche in caso che il tribunale abbia accertato una violazione del diritto europeo in materia di appalti pubblici. Ciò comporta procedure troppo lunghe e, dato che è molto difficile provare l’elemento citato, le azioni per risarcimento di danni raramente hanno esito positivo. In mancanza di una risposta soddisfacente al ?parere motivato?, la Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte.
Germania ? gestione dei rifiuti a Monaco e Coesfeld
La Commissione ha deferito la Germania alla Corte per due casi in cui contratti per la gestione dei rifiuti sono stati appaltati senza la prevista procedura di appalto su scala europea. Nel 1998, la città di Monaco ha vinto una gara per il trattamento dei rifiuti nell’area Donauwald della Baviera per 25 anni. Successivamente, senza alcuna procedura di gara, l’istanza citata ha appaltato una parte di tali servizi, relativi al trasporto dei rifiuti, ad un’impresa privata. La Commissione ritiene che, in quanto ente appaltante ai sensi della legge comunitaria, la città di Monaco non possa sostenere, come hanno fatto le autorità tedesche, di aver agito al di fuori del proprio ruolo pubblico in relazione al contratto in questione, e quindi, come qualsiasi istanza privata, di avere facoltà di selezionare liberamente i propri subappaltanti. Se fosse così, la città di Monaco avrebbe la possibilità di esercitare una concorrenza sleale nei confronti del settore privato utilizzando la propria posizione privilegiata a Monaco, ove può agire nel settore pubblico senza alcuna concorrenza. La Commissione continua ad essere del parere che il contratto avrebbe dovuto essere oggetto di appalto pubblico.
Frattanto, nella regione di Coesfeld, due contratti per lo smaltimento dei rifiuti per l’importo rispettivamente di DM 14,6 milioni (? 7.5 milioni) e DM 4,1 milioni (? 2,1 milioni) sono stati stipulati nel 1997 per il periodo che scade il 31 dicembre 2003 senza gara di appalto europea. La Germania ha promesso di garantire il rispetto della legislazione comunitaria nei futuri casi del genere. Tuttavia, questo non risolve il problema dell’esistente violazione di tale legislazione, in quanto i contratti in questione rimangono in vigore fino alla fine del 2003. Inoltre, casi analoghi continuano a verificarsi in Germania, e due casi del genere sono attualmente in attesa di decisione della Corte di giustizia sulla base dei medesimi elementi giuridici (vedi IP/00/777).
Spagna ? servizi sanitari
In Spagna, l’Instituto Nacional de Salud (servizio sanitario nazionale) ha imposto condizioni discriminatorie in materia di appalti per la prestazione di terapie respiratorie a domicilio. Ad esempio, i candidati erano tenuti a disporre preventivamente di una sede nelle regioni in cui i servizi dovevano essere prestati. Per la valutazione delle offerte, le autorità hanno tenuto conto dell’esistenza di altri uffici in tali regioni, della disponibilità di altri uffici siffatti in Spagna, e della precedente prestazione del servizio su contratto. La Commissione ritiene che queste condizioni abbiano carattere discriminatorio nei confronti dei candidati non spagnoli, e limitino la libertà di prestazione di servizi nonché la libertà delle imprese di stabilirsi in qualsiasi paese dell’UE. La Commissione ha quindi deciso di deferire la Spagna alla Corte di giustizia.
Irlanda ? pagamenti della sicurezza sociale e servizi di ambulanza
In Irlanda, il Governo ha rinnovato senza ricorso alla concorrenza gli accordi contrattuali per la prestazione di servizi di pagamento in materia di sicurezza sociale da parte della An Post (amministrazione postale nazionale). In un caso separato, anche gli esistenti accordi per la prestazione di servizi di ambulanza di emergenza da parte del Dublin City Council (in precedenza, Dublin Corporation Fire Brigade) all’Eastern Regional Health Authority non sono stati aperti alla concorrenza. Questi casi non sono espressamente coperti dai requisiti sulla pubblicazione e aggiudicazione dei contratti fissati dalla direttiva sugli appalti di servizi (92/50/CEE). Tuttavia, la Commissione ritiene che ambedue i casi siano effettivamente coperti dalle disposizioni generali di tale direttiva, dagli obblighi generali della legislazione comunitaria in materia di non discriminazione, pari trattamento e trasparenza, e infine dai principi di libera prestazione di servizi del Trattato.
La Commissione ritiene che, in ambedue i casi, le autorità irlandesi avrebbero dovuto assicurare, a vantaggio di tutti i potenziali interessati, un livello di pubblicità necessario e sufficiente a garantire la concorrenza. La forma e la portata di tali attività dipende dalla natura dei servizi in questione e dalla misura in cui il contratto poteva rivestire interesse per fornitori di servizi regionali, nazionali o comunitari. Il contratto con l’An Post, ad esempio, ammonta a circa ?40 milioni e avrebbe potuto interessare numerosi fornitori non irlandesi. Pertanto, la pubblicità non avrebbe dovuto avere carattere puramente nazionale. La Commissione ha inviato pareri motivati all’Irlanda su ambedue i casi.
Italia ? galleria stradale di Olbia e progettazione stradale in Calabria
In Italia, l’ANAS, l’ente pubblico responsabile della rete stradale nazionale, nel 1992 ha aggiudicato senza gara di appalto il contratto per la costruzione di una galleria nel porto di Olbia in Sardegna, contravvenendo così alla direttiva sugli appalti dei lavori pubblici (93/37/CEE). Il contratto è stato assegnato ad un’impresa che aveva già effettuato altri lavori nel porto di Olbia. Le autorità italiane sostengono che, per ragioni tecniche, il contratto non poteva essere aggiudicato a nessun altro. Tuttavia, ai sensi della direttiva, l’onere della prova incombe alle autorità competenti, e la Commissione non ritiene che ciò sia avvenuto, per cui ha inviato all’Italia un parere motivato.
La Commissione ha inviato all’Italia un altro parere motivato relativo a contratti stipulati dall’ANAS, questa volta in violazione della direttiva sugli appalti pubblici in materia di servizi (92/50/CEE). Nel 1999 l’ANAS ha stipulato sei contratti per lavori di progettazione relativi ad un importante progetto stradale in Calabria (strada N106), dopo aver lanciato un bando di gara lo stesso giorno e senza pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nessuno di questi contratti, considerati isolatamente, interessa un importo sufficiente per raggiungere al soglia al di sopra della quale si applica la direttiva. Tuttavia, presi collettivamente, tali contratti invece superano la soglia, e la direttiva prescrive che, in certe circostanze – compresi lavori di progettazione di questo genere – quando gli enti appaltanti suddividono i lavori in diversi contratti separati sia l’importo totale dei contratti stessi a determinare l’applicazione o meno della direttiva. La Commissione ritiene che l’ANAS, pertanto, avrebbe dovuto aggiudicare i contratti soltanto previa pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e dopo aver consentito un intervallo sufficiente per le risposte, permettendo così ai prestatori di servizi di altri Stati membri di partecipare alla gara su base equità.
Finlandia ? attrezzature da cucina
L’ente finlandese responsabile degli edifici pubblici, Senaattikiinteistöt, ha stipulato un contratto per attrezzature da cucina del valore di 1.050.000 marchi finlandesi (?176.000) senza darne pubblicità. L’importo in questione è inferiore alla soglia al di sopra della quale si applicano tutti i requisiti procedurali della direttiva sugli appalti pubblici. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea conferma che, in questi casi, l’ente appaltante deve garantire un grado di pubblicità sufficiente per assicurare la concorrenza, evitare le discriminazioni sulla base della nazionalità e garantire l’imparzialità delle procedure di aggiudicazione. La Commissione ha quindi inviato alla Finlandia un parere motivato.
Recenti informazioni generali in materia di violazioni concernenti tutti gli Stati membri possono essere consultate all’indirizzo seguente:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm