Spetta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento di incarico di dirigente del ruolo sanitario di secondo livello, non rientrando nell’ipotesi di cui all’ art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/01, che prevede una giurisdizione “residuale” del giudice amministrativo nei casi di controversie sulle procedure concorsuali.
La disciplina della dirigenza del ruolo sanitario si articola, infatti, secondo quanto disposto dall’art. 15 del d.lgs. 502/92 (come modificato dall’art. 16 del d. lgs. n. 517/93), in due livelli, le cui modalità di accesso sono, per il primo livello, il concorso pubblico, mentre per il secondo livello l’incarico viene conferito dal direttore generale a coloro che sono in possesso dell’idoneità nazionale sulla base del parere di un’apposita Commissione di esperti.
Non possono annoverarsi tra le procedure concorsuali “il concorso diretto non già ad assumere, ma a promuovere il personale già assunto, né i casi in cui la legge riserva il conferimento dell’incarico al potere discrezionale della P.A.”.
Dunque nel caso del conferimento dell’incarico di dirigente sanitario di secondo livello, non si instaura una procedura concorsuale in quanto “la commissione non è chiamata ad operare una valutazione comparativa tra gli aspiranti ed a redigere una graduatoria”, ma esprime un giudizio di idoneità, nell’ambito dell’esercizio dei poteri del privato datore di lavoro; poteri che sono sindacabili dall’A.G.O. sotto il profilo del rispetto delle regole di correttezza e di buona fede.
Spetta all’A.G.O., in funzione di giudice del lavoro, la giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento di incarico di dirigente del ruolo sanitario di secondo livello
27.02.2003