Sul rinnovo dei contratti di fornitura in scadenza del triennio 2000 ‘ 2002Consiglio di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2003, n. 921

19.02.2003

La facoltà di rinnovo di cui all?art.27, 6° comma della Legge 488/99 –  per cui era consentito alle amministrazioni statali il rinnovo dei contratti in scadenza del triennio 2000 ? 2002, per una sola volta per un periodo non superiore a due anni, purché il fornitore assicurasse una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento ?  è venuta meno per effetto dell?entrata in vigore degli art.26 e 27 della legge 488 del 1999, cui è conseguita, tra l?altro –  la implicita abrogazione per incompatibilità dell?art.44 della legge 724/94 nella parte in cui aveva previsto, alle condizioni ivi stabilite, la facoltà di rinnovare in modo espresso i contratti per la fornitura di beni e servizi anche per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all?art.2, d.lgvo 29/93 e smi.

a cura di Dover Scalera