Corte di Cassazione, 6 febbraio 2003, ord. n. 1807
Il fine avuto di mira dal legislatore, con riferimento alla giurisdizione del pubblico impiego privatizzato è, nella legge delega n. 421/92 prima e nella legge delega n. 59/97 poi, quello di ?assicurare l?applicazione della disciplina in modo tendenzialmente omogeneo (tra lavoratori pubblici e privati), affidando la giurisdizione ad un solo giudice, il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il quale, ha una giurisdizione piena. Infatti, con riferimento agli atti amministrativi presupposti, il G.O. ha un generale potere di disapplicazione, di cui all?art. 5, l. n. 2248 del 1865, all?E, come richiamato dall?art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/01.
Il criterio generale di riparto di giurisdizione attiene alla situazione giuridica dedotta in giudizio, che, trattandosi di situazioni che riguardano il contratto ed il rapporto di lavoro, si individua nel diritto soggettivo, (anche se la legge si è riservata di sottoporre a tale giurisdizione, alcune controversie pur sempre di diritto soggettivo, anche se ?non tecnicamente inerenti al rapporto di lavoro?).
Giurisdizione del G.O., in funzione di giudice del lavoro: criterio di riparto e poteri del giudice.
06.02.2003