Corte Cassazione Penale, Sez. III, 4 febbraio 2003, n. 219
Acque ? Tutela dall?inquinamento ? Scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti da ciclo produttivo ? Immissione occasionale ? Reato di cui all?art. 59, comma 1, del D.Lgs 152/99 come modificato dal D.Lgs 258/00 ?? Assenza di uno scarico tramite una condotta o comunque un sistema stabile di adduzione delle acque ? Non configurabilità.
La Suprema Corte ha ritenuto che la fattispecie criminosa di cui all?art. 59, comma 1, del D.Lgs 152/99, così come modificato dal D.Lgs 258/00, richiede, per la sua configurabilità, l?esistenza di uno scarico.
Secondo la definizione di cui all?art. 2, comma 2, lett. bb) del D.Lgs 152/99, l?esistenza di uno scarico sussiste quando l?immissione nel suolo o in pubblica fognatura di acque reflue industriali, in assenza della prescritta autorizzazione, avvenga tramite una condotta o comunque un sistema stabile di adduzione delle acque stesse.
L?immissione nel suolo o in pubblica fognatura di acque reflue industriali per ricadere nell?ambito di applicazione dell?art. 59, primo comma, del D.Lgs 152/99, deve avvenire tramite un qualsiasi sistema stabile – anche se non ripetitivo e non necessariamente costituito da una tubazione – di rilascio di acque reflue.
In caso contrario, lo scarico indiretto ? e cioè senza il tramite di una condotta di acque ? ed occasionale, caratterizzato dall?effettuazione fortuita e accidentale sul suolo, si configura quale ipotesi di abbandono incontrollato di rifiuti, ai sensi dell?art. 51, comma 2, del D.Lgs 22/97.
A differenza del regime previsto dalla Legge Merli (Legge n. 319/76), nel quale la nozione di scarico, ricomprendeva tanto le immissioni dirette quanto quelle indirette (e quindi anche quelle occasionali), la nozione introdotta dal D.Lgs 152/99 è fondata invece esclusivamente sulle immissioni dirette ?tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione? (art. 2, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/99).
A seguito di tale modifica, pertanto le immissioni occasionali mantenevano rilevanza penale, solo in relazione al superamento dei limiti fissati nella tabella 3 dell?allegato 5.
Successivamente, con il D.Lgs 258/00 scompare il concetto di immissione occasionale come possibile fonte del superamento dei limiti tabellari.
Sia le violazioni amministrative (art. 54, comma 1) che penali (art. 59, comma 5) al riguardo, scattano ora esclusivamente in presenza di una attività di scarico illecita.
L’immissione occasionale ricade, quindi, fuori dall?ambito di applicazione della disciplina sulle acque, e trova la sua regolamentazione nell?ambito della normativa in tema di abbandono di rifiuti disciplinato dall’articolo 15, Decreto Legislativo 22/1997.