Sul potere delle Regioni di stipulare accordi con gli stati esteri

30.01.2003

Corte Costituzionale, 30 gennaio 2003, sent. n. 13

La sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri da parte di una Regione italiana, senza che questa abbia preventivamente informato il Governo e quindi senza la necessaria intesa o assenso, è di per sé lesiva della sfera di attribuzioni statali, indipendentemente da ogni valutazione della riconducibilità delle materie trattate dall’accordo alla sfera delle attribuzioni regionali.

Giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della “lettera di intenti” sottoscritta il 31marzo 1991 dalla Regione Veneto e dal Ministero degli affari esteri, commercio internazionale e culto della Repubblica Argentina, in assenza di preventivo assenso del governo, promosso con ricorso del presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Veneto, chiedendo l’annullamento della “lettera di intenti” sottoscritta dal presidente della Regione Veneto e dal Ministero degli affari esteri, commercio internazionale e culto della Repubblica Argentina, che, in mancanza del preventivo assenso del Governo, risulta contraria sia all’art.4 del d.P.R. n.616 del 1977, sia al principio di leale coooperazione. Nella citata lettera di intenti, le due parti contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione istituzionale, economica e culturale tra la Regione Veneto e la Repubblica Argentina, attraverso la promozione dell’attività di interscambio nei settori culturale, economico e sociale.
Secondo la ricorrente, la “lettera di intenti” in esame sarebbe viziata innanzitutto dalla mancanza della preventiva comunicazione al Governo dell’attività intrapresa, necessaria ai sensi del principio di leale cooperazione, che impone una duplice verifica della compatibilità delle iniziative regionali con gli indirizzi politici generali dello Stato e della riconducibilità delle iniziative medesime nell’ambito della competenza regionale. In secondo luogo, osserva l’Avvocatura di Stato, l’accordo è stato stipulato tra enti non omologhi. In terzo luogo, le materie oggetto della lettera di intenti rientrerebbero nella sfera di competenza statale piuttosto che in quella regionale.
La Regione Veneto, costituitasi in difesa, sostiene che il ricorso è infondato, adducendo sei ordini di argomentazione. In primo luogo, la lettera coinciderebbe con un’attività di “mero rilievo internazionale”, nella quale la Regione si è limitata a prevedere la promozione di determinati atti, senza procedere all’adozione degli atti medesimi.
In secondo luogo, la Regione nega che l’attività di mero rilievo internazionale delle Regioni debba limitarsi ai rapporti tra enti “omologhi” e alle materie di competenza legislativa ed amministrativa regionale, dal momento che il parametro rilevante dovrebbe essere individuato nella posizione costituzionale della Regione quale ente esponenziale dell’insieme degli interessi della comunità locale.
In terzo luogo, la difesa osserva come l’obbligo di previa intesa per le attività promozionali all’estero delle regioni di cui all’art.2, comma 2 del d.P.R. 31 marzo 1994 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di potere estero delle regioni e delle province autonome), richiamato dalla ricorrente, non sarebbe applicabile, in quanto venuto meno in seguito all’abrogazione, da parte dell’art. 8, comma 5, lett. b) della legge n.59 del 1997, dell’art.4 del d.P.R. n.616 del 1997 su cui il medesimo si fondava.
In quarto luogo, la ricorrente evidenzia che il Presidente della Regione non ha stipulato l’accordo all’estero (come nel caso della sent. 332 del 1998), ma ha incontrato la delegazione argentina nel corso di una visita ufficiale con i rappresentanti della Repubblica italiana.
Ancora, la Regione Veneto osserva come nella lettera di intenti si specifichi che l’individuazione delle attività future dovrà avvenire d’intesa con il Governo italiano, previsione questa che predispone a favore dello Stato uno strumento di controllo ancora più forte di quello previsto nel d.P.R. 31 marzo 1994.
Infine, la ricorrente ricorda che la lettera di intenti è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 maggio 1999, ad integrazione dell’omissione di preventiva comunicazione.
In seguito all’entrata in vigore della legge cost. n. 3 del 2001, entrambe le parti in causa hanno depositato memorie scritte in cui richiedono che il conflitto di attribuzione venga risolto sulla base dei parametri normativi vigenti al momento della sottoscrizione della lettera di intenti.
La Corte, richiamate le principali argomentazioni delle parti, giudica fondato il ricorso, sulla base dei parametri costituzionali vigenti al momento della sottoscrizione della lettera di intenti. In virtù di un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, gli accordi sottoscritti dalla Regione con organi o enti esteri devono necessariamente avere il preventivo assenso del Governo, pena la violazione delle attribuzioni statali, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione sulla riconducibilità delle materie trattate dall’accordo alla sfera delle attribuzioni regionali. Spetta infatti al Governo, in armonia con il principio di leale cooperazione, verificare la compatibilità degli accordi delle Regioni con gli indirizzi di politica estera, riservati alla competenza dello Stato.
La Corte annulla quindi la lettera di intenti sottoscritta a Venezia il 31 marzo 1999 dal Presidente della Regione Veneto, dichiarando che non spetta alla Regione Veneto il potere di stipulare tale atto.

Giurisprudenza richiamata:
– sull’esigenza di giudicare un ricorso sulla base delle disposizioni costituzionali vigenti nel momento in cui l’atto in giudizio è stato adottato: Corte Costituzionale, sent. n. 507 del 2002
– sull’imprescindibilità del preventivo assenso o intesa del Governo ai fini della sottoscrizione da parte delle Regioni di accordi con organi o enti esteri: Corte Costituzionale, sent. n.204 e 290 del 1993; n.212 del 1994; n.332 del 1998
– sull’esigenza di garantire al Governo la possibilità di controllare, in virtù del principio di leale cooperazione, la compatibilità degli atti internazionali delle Regioni con l’indirizzo statale di politica estera: Corte Costituzionale, sent. n. 332 del 1998.

a cura di Elena Griglio