Legge finanziaria per l’anno 2003: le novità in materia sanitaria

27.01.2003

Il 27 dicembre 2002, il Parlamento ha approvato la legge finanziaria per l’anno 2003 (n. 289, in G.U. n. 305 del 31/12/2002 – serie generale, Suppl. Ord. n. 240/L).
Tra le norme previste in materia sanitaria, oltre alle tradizionali misure di razionalizzazione in materia di farmaci, compensate solo parzialmente dall’introduzione del sistema del c.d. premium price per le aziende farmaceutiche che investono nella ricerca sul territorio nazionale, si segnalano in particolare quattro disposizioni.
In primo luogo, all’art. 34, sono state dettate alcune regole restrittive in materia di assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003. La principale  riguarda il loro limite che, escluse le procedure di mobilità, non potrà superare il 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002 (c. 11). Tale limitazione si applica anche agli enti del Servizio sanitario nazionale in relazione al personale appartenente al ruolo sanitario, ma non al personale infermieristico. Anche le regole in materia di assunzioni a tempo determinato (c. 13), che prevedono la possibilità di procedere ad assunzioni o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001, si applicano agli enti del S.s.n. Di nuovo, però, detto limite non si applica al personale infermieristico.
In secondo luogo, l’art. 52, comma 4 prevede una serie di adempimenti cui sono tenute le Regioni per accedere all’adeguamento del finanziamento del S.s.n. per gli anni 2003-2005. Tra essi: l’attivazione nel territorio regionale del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere; l’adozione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse; l’adozione di misure di contenimento significativo o di eliminazione delle liste d’attesa, prevedendo accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l’obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana; l’adozione di provvedimenti che prevedano la decadenza automatica dei direttori generali nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospedaliere, nonchè delle aziende ospedaliere autonome.
In terzo luogo, l’art. 54, ha ribadito la validità ed efficacia dei livelli essenziali di assistenza così come emanati con D.P.C.M. 29 novembre 2001, quasi a voler attribuire ad esso una “copertura” legislativa. Inoltre, ha individuato la procedura necessaria per un’eventuale loro modifica.
In quarto luogo, l’art. 57 ha previsto l’istituzione presso il Ministero della Salute di un suo organo consultivo tecnico, la Commissione unica sui dispositivi medici, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l’indicazione del prezzo di riferimento.
Tra le assenze più significative, anche in relazione alle polemiche che ne avevano accompagnato la proposta, si registrano, da un lato, la mancata previsione della reversibilità dell’opzione relativa al rapporto di lavoro esclusivo dei sanitari del S.s.n., e dall’altro, la mancata definizione dell’annosa vicenda della qualificazione giuridica dell’attività svolta dai medici specializzandi, ai quali è stata esclusivamente riconosciuta la possibilità, a fini concorsuali, di ottenere il punteggio attribuito al lavoro dipendente (art. 53), ma non la richiesta equiparazione economico-retributiva.

a cura di Enrico Menichetti