Il telelavoro nel CCNL del comparto Regioni ‘ Autonomie Locali

27.01.2003

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni – Autonomie Locali del 14.9.2000 detta, all’art.1, una disciplina per l’attivazione di progetti di telelavoro da parte della amministrazioni del comparto.
La normativa contrattuale definisce preliminarmente il telelavoro come ‘modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa’ in quanto questa, tramite l’ausilio di apparecchiature telematiche, viene a svolgersi lontano dall’usuale luogo di lavoro secondo due differenti modalità.
Il telelavoro viene, infatti, distinto nel CCNL enti locali in telelavoro domiciliare, in cui la prestazione lavorativa viene svolta dal dipendente nel proprio domicilio, e lavoro a distanza, in cui l’attività viene eseguita in appositi centri attrezzati dall’amministrazione in sedi distanti da quella dell’ente, con prestazione, in ogni caso, sottratta all’immediato controllo del dirigente (art.1, comma 1, CCNL enti locali del 14.9.2000).
Esaurita questa premessa, la restante regolamentazione contrattuale può distinguersi in tre aspetti principali.
a) Il progetto di telelavoro e la scelta dei dipendenti interessati
Agli enti locali è data la possibilità di attivare progetti di telelavoro, sia per una ‘razionalizzazione dell’organizzazione del personale’, che per ‘realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane’(art. 1, comma 2, del CCNL del 14.9.2000), nei limiti e con le modalità indicate dall’art.3 del d.P.R. 8 marzo 1999, n.70 e del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 23.3.2000.
La prima normativa, ‘Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni (‘)’ adempie la delega conferita con l’articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n.191 ed indica il ricorso al telelavoro come uno dei possibili strumenti utilizzabili dall’ente pubblico per il raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente(art. 3, comma 1, d.P.R. 70/99).
Nell’ambito delle risorse assegnate dall’organo di governo, l’ente locale predispone un progetto generale di telelavoro, in cui vengono determinate le caratteristiche fondamentali dell’attività da svolgere.
Nel progetto vengono indicati, tra l’altro, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i tempi previsti di realizzazione, le strutture informatiche e le attrezzature tecnologiche necessarie, il numero dei dipendenti e le tipologie di personale coinvolte nell’attività(art. 3, comma 2, d.P.R. 70/99).
Particolare attenzione è data alla formazione del personale coinvolto nel progetto e al costante aggiornamento della preparazione conseguita, con espressa indicazione della durata e della tipologia della attività formative che verranno appositamente attivate(art. 3, comma 4, d.P.R. 70/99).
L’approvazione del progetto è demandata al dirigente responsabile della struttura nel cui ambito si intende sperimentare il telelavoro, in coordinamento necessario con i responsabili dei sistemi informativi, ove presenti. Il dirigente medesimo può esercitare le sue funzioni svolgendo parte dell’attività in telelavoro(art. 3, commi 5 e 6, d.P.R. 70/99).
È importante sottolineare come l’intera procedura sia soggetta ad un monitoraggio indirizzato alla semplificazione delle attività, dei procedimenti amministrativi e degli utilizzi dei supporti informatici, essendo il ricorso al telelavoro finalizzato a migliorare l’organizzazione del lavoro ed ad implementare la qualità e l’economicità del servizio (art. 3, comma 3, d.P.R. 70/99).
Nel CCNL quadro del 23.3.2000 viene anche stabilito il principio, ribadito dal successivo CCNL di comparto del 14.9.2000, della preventiva informazione alle OO.SS. sulle modalità di attivazione dei progetti di telelavoro.
La stesura del progetto è oggetto di una procedura di concertazione a livello decentrato con le OO.SS., effettuata sulle modalità di svolgimento dei progetti e sull’ambito delle professionalità da impiegarsi. È invece demandata alla contrattazione collettiva decentrata la previsione dei necessari adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro in relazione alle particolari condizioni della prestazione (art. 3, commi 3 e 4, CCNQ del 23.3.2000)
Nel contratto collettivo quadro vengono anche definiti i criteri per la scelta dei lavoratori da adibire al telelavoro.
In particolare, l’amministrazione assegna a posizioni di telelavoro i dipendenti che si siano dichiarati disponibili a tale modalità di svolgimento della prestazione, secondo quanto previsto dal progetto e con priorità ai lavoratori che siano in grado di operare in autonomia per le attività di competenza, in quanto già svolte in precedenza, ovvero in quanto già adibiti a mansioni analoghe (art. 4, comma 1, CCNQ del 23.3.2000).
In caso di esubero delle richieste da parte dei dipendenti, scatta un sistema di preferenze per cui viene attribuita priorità alle istanze presentate da coloro che si trovino in condizioni di disabilità fisica o psichica, ovvero che abbiano familiari con necessità di assistenza, o, ancora, che siano genitori di figli minori di otto anni. In ultimo, sono preferiti, a parità di requisiti, i dipendenti con maggior tempo di percorrenza tra la propria residenza e la sede dell’amministrazione (art. 4, comma 2, CCNQ 23.3.2000).
La scelta del telelavoro non può essere penalizzante per coloro che la esercitano, ai quali deve essere, comunque, garantita la pari opportunità di carriera e la partecipazione ad attività formative o sociali, così come agli altri lavoratori (art. 4, comma 3, CCNQ 23.3.2000).
È importante notare come la prestazione in telelavoro non muti la natura giuridica del rapporto, tanto che il dipendente può chiedere la revoca dell’assegnazione effettuata, trascorso il tempo previsto dal progetto, ovvero anche in momento diverso, con il rispetto di eventuali condizioni previste nel progetto stesso o richieste dall’ente al momento della revoca dell’assegnazione (art. 4, comma 4, CCNQ 23.3.2000).
b) La regolamentazione della prestazione lavorativa ‘a distanza’
La prestazione lavorativa svolta lontano dalla sede abituale di lavoro è oggetto di alcune specifiche disposizioni del CCNL comparto Regioni ‘ Autonomie Locali del 14.9.2000.
Sull’orario di lavoro è lasciata ampia flessibilità al dipendente, che può ripartire come meglio crede la prestazione nel corso della giornata, avuto riguardo all’attività da svolgere quotidianamente, salvo l’obbligo di ‘reperibilità’ per eventuali comunicazioni, in due fasce orarie di un’ora ciascuna, fissate nell’ambito dell’orario di servizio. La fascia di reperibilità è ridotta del 50% nel caso che il telelavoratore svolga la propria prestazione con orario part-time di tipo orizzontale. Considerata la particolare modalità di svolgimento del rapporto, vengono escluse in favore del telelavoratore, prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive, permessi brevi ed altri istituti che comportano una riduzione dell’orario di lavoro (art. 1, comma 5, CCNL del 14.9.2000).
La normativa contrattuale prevede, altresì, la necessità per i lavoratori a distanza di effettuare dei rientri nella sede di lavoro originaria. La frequenza dei rientri, che non può essere inferiore ad un giorno per settimana, viene stabilita di intesa con i dipendenti interessati, con riferimento allo specifico progetto di telelavoro attivato (art. 1, comma 4, CCNL del 14.9.2000).
I dipendenti coinvolti nel progetto di telelavoro devono essere, comunque, invitati a partecipare alle conferenze di servizi o di organizzazione previsti dalle norme vigenti (art. 1, comma 12, CCNL del 14.9.2000).
Fermo restando che nessuna forma di controllo può attivarsi da parte del datore ad insaputa dei lavoratori, l’amministrazione è tenuta ad avvertire il dipendente telelavorista delle modalità di valutazione della prestazione resa. Le informazioni così raccolte possono essere utilizzate per l’esercizio dei poteri datoriali dell’ente, con particolare riferimento, è da ritenersi, alla possibile attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente (art. 5, comma 3, CCNQ 23.3.2000).
Il CCNL enti locali specifica ancora gli obblighi di riservatezza e di utilizzo del materiale telematico messo a disposizione del dipendente. Il lavoratore è tenuto alla segretezza sulle informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento della sua attività, nonché su quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in questi contenuti. In nessun caso il materiale informatico fornito dall’amministrazione può essere utilizzato dal dipendente per eseguire lavori per conto proprio o per conto altrui (art. 1, comma 6, CCNL del 14.9.2000; già l’art.5, comma 5, del d.P.R. n. 70/99 prevedeva l’utilizzo della postazione di telelavoro esclusivamente per attività inerenti al rapporto di lavoro).
La postazione di telelavoro, definita dal d.P.R. n. 70/99 come ‘il sistema tecnologico, costituito da un insieme di apparecchiature e di programmi informatici, che consente lo svolgimento di attività di telelavoro’, viene messa a disposizione installata e collaudata a cura e a spese dell’amministrazione pubblica. La stessa è tenuta, altresì, ad assicurare la messa in sicurezza ai sensi del d.lgs. n.626/94. In particolare l’idoneità dell’ambiente di lavoro viene verificata all’inizio dell’attività di telelavoro ed in seguito, con cadenza semestrale (art. 1, comma 9, CCNL del 14.9.2000).
Va rilevato che le attrezzature informatiche fornite dall’amministrazione al dipendente sono, secondo il contratto collettivo quadro, concesse a questo in comodato gratuito per la durata del progetto (art. 5, comma 2, CCNQ del 23.3.2000)
Nel caso di telelavoro a domicilio può essere installata una linea telefonica a spese dell’amministrazione, la quale è anche tenuta, secondo quanto previsto in merito dalla contrattazione collettiva decentrata, al rimborso delle spese per i consumi energetici e telefonici (art. 1, comma 7, CCNL del 14.9.2000).
Grava, parimenti, sull’amministrazione utilizzatrice, la copertura assicurativa di eventuali danni alle attrezzature telematiche in dotazione al lavoratore, salvo quelli causati dallo stesso con dolo o colpa grave, ovvero altri danni a cose o a persone, compresi quelli per eventuali infortuni patiti dai familiari del telelavoratore. Sempre a carico dell’ente è la copertura assicurativa INAIL per gli infortuni sul lavoro (art. 1, comma 8, CCNL del 14.9.2000).
c) I diritti sindacali e la contrattazione collettiva
Come abbiamo visto in precedenza, la contrattazione collettiva o altre forme di consultazione ed informazione, intervengono di continuo nelle procedura per l’attivazione dei progetti di telelavoro.
All’informazione preventiva e alla concertazione sui progetti da attivare, segue la contrattazione collettiva sui necessari adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro conseguenti alle particolari modalità di svolgimento della prestazione.
In particolare, la contrattazione collettiva deve garantire in ogni caso ai telelavoratori un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati presso la sede originaria dell’ente.
In questo senso, spetta alla contrattazione collettiva decentrata la definizione di criteri e modalità di corresponsione dei trattamenti economici accessori spettanti ai dipendenti impiegati in progetti di telelavoro (art. 1, comma 10, CCNL del 14.9.2000).
Sempre per accordo collettivo vengono stabilite le norme per garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e le modalità per l’accesso al domicilio del dipendente dei soggetti aventi competenza su salute, sicurezza e manutenzione. In questo ambito, nel CCNL del 14.9.2000 le parti hanno stabilito che eventuali verifiche al domicilio del dipendente, siano preventivamente concordate con l’interessato in ordine a tempi e a modalità del controllo(art. 1, comma 9, CCNL del 14.9.2000).
Ai telelavoratori viene comunque garantito l’esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee del personale. Come particolarità propria di questo tipo di svolgimento della prestazione, sono messe a disposizione dei dipendenti una bacheca sindacale elettronica e un indirizzo di posta elettronica da utilizzare con le rappresentanze sindacali sul posto di lavoro (art. 1, comma 11, CCNL del 14.9.2000).
Da segnalare, in ultimo, che è stato istituito presso l’ARAN, agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, un osservatorio nazionale sul telelavoro, a composizione paritetica (rappresentanti del Comitato di Settore e delle OO.SS. firmatarie del CCNL di comparto) allo scopo di verificare l’utilizzo dell’istituto ed gli eventuali problemi presentatisi (art. 1, comma 13, CCNL del 14.9.2000).


di Gianluca Di Pofi