Quando l’art. 68 del d.lgs. n. 29/93 afferma, al comma 4, che ‘resteranno devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni’, non si riferisce ai concorsi interni. Le procedure di selezione interna sono infatti atti di gestione del rapporto di lavoro ed ‘hanno l’esclusiva funzione di disciplinare le modalità di progressione di carriera dei dipendenti dell’amministrazione’: come tali, spetteranno alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Riparto di giurisdizione: concorsi interni (A.G.O.)
24.01.2003