La disposizione normativa di cui all’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/01, non è conforme al Dettato Costituzionale. L’art. 1 della legge di delega del 24 novembre 2000, n. 340, comma VIII, intendeva infatti attribuire all’Esecutivo il potere di porre in essere un’attività meramente compilativa con ‘facoltà di apportare delle modifiche solo ove necessarie per il migliore ordinamento delle diverse disposizioni’ (e comunque non modifiche di carattere sostanziale).
Il Governo ha superato i poteri a lui conferiti: sicché l’art. 69, comma VII, del d.lgs. n. 165/01, risulta illegittimo nella parte in cui modifica l’art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/98, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Inoltre la disposizione risulta viziata per la violazione dell’art. 3 cost., in quanto situazioni soggettive identiche ricevono ingiustificatamente forme di tutela differenti.
Sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 69,comma 7, del d. lgs. n. 165/01
23.01.2003