Sulla ricostruzione della quadro normativo concernente il relativo al servizio idrico integrato, sulla relativa organizzazione e determinazione tariffaria

16.01.2003

La legge 36 del 1994 ha voluto ricondurre ad una disciplina globale ed unitaria la tutela e l?uso delle risorse idriche comprese nel territorio, nella considerazione che ?tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà? (art. 1).
La legge ha introdotto il concetto di servizio idrico integrato, costituito dall?insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d?acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, delineando per esso una nuova metodologia di gestione strettamente collegata ad una nuova organizzazione territoriale denominata ?ambito territoriale ottimale? da individuare e delimitare dalle Regioni con apposita legge sulla base dei criteri fissati dall?art. 8 comma primo. L?art. 9 della legge ha stabilito, in proposito, che per ogni ambito territoriale ottimale delimitato, i comuni e le province ricadenti al suo interno organizzino il servizio idrico integrato, provvedendo alla sua gestione mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 142 del 1990. E? stato previsto che i rapporti fra gli enti locali ed il gestore siano regolati da un?apposita convenzione e dal relativo disciplinare, secondo il modello tipo adottato da ogni regione (art. 11).
Fino all’organizzazione del servizio idrico integrato le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi idrici, ove non sia deliberato lo scioglimento, confluiscono nel soggetto gestore secondo le modalità e le forme stabilite nella convenzione ed il nuovo gestore subentra agli enti preesistenti nei termini e con le modalità stabilite nella convenzione e nel relativo disciplinare; mentre le società e le imprese consortili concessionarie dei servizi, alla data di entrata in vigore della legge, mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione (art. 10).
In merito alla determinazione tariffaria l?art. 31, comma 29, della legge 23.12.1998 n. 448 prevede che l’adeguamento della tariffa alle determinazioni del CIPE debba intervenire in via suppletiva sino alla definizione del c.d. “metodo normalizzato” previsto dall’art.13, comma 3, della legge 36 del 1994. Ora, il metodo normalizzato è stato definito con il decreto ministeriale 1.8.1996, che contiene un’articolata e complessa procedura nell’ambito della quale concorrono alla determinazione tariffaria numerosi parametri e formule matematiche, collegate non solo al consumo dell’acqua, ma anche al complesso dei servizi idrici come indicati dalla legge 36 del 1994. In base al metodo normalizzato, la tariffa media è stabilita, infatti, dall’AATO in relazione al modello organizzativo della gestione, alla quantità e qualità della risorsa idrica ed al livello della qualità del servizio. Non solo, essa è fissata in funzione del piano finanziario, dei costi reali come pure delle economie conseguenti al miglioramento dell’efficienza ed al superamento della frammentazione delle gestioni esistenti.
Sono di rilievo i criteri di computo della tariffa reale media, calcolata- inizialmente- sulla base della tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti, come accorpate nella nuova gestione, i quali (criteri) tengono conto di diverse categorie di voci, meglio rappresentate dagli artt. 3 e 4 del decreto e dalle clausole della convenzione, come pure dal relativo disciplinare (art. 2).
Il piano tariffario è poi comunicato all’Organo di vigilanza, insieme ad altri dati rilevanti riguardanti la gestione del servizio idrico integrato (artt. 9 e 10).
La modulazione tariffaria in base agli investimenti effettuati dai comuni, è invece un metodo di determinazione che l’ultimo comma dell’art. 13 cit. prevede come eventuale e quindi lasciato alla discrezionalità degli enti gestori secondo l’utilità che la stessa può avere ai fini dell’organizzazione del servizio idrico integrato. Ciò significa che la determinazione della tariffa, data l’ampiezza del bacino d’utenza e le variegate realtà locali su cui viene ad operare il nuovo metodo di gestione, non può “tout court” essere espressa in una logica inversamente proporzionale agli investimenti effettuati dal singolo ente, ma deve essere necessariamente rapportata ad un criterio omogeneo che, prescindendo dalle situazioni locali, sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione unitaria del servizio idrico integrato.

TAR Toscana Sez I 16 gennaio 2003 n 9

a cura di Luigi Alla