Spetta alle regioni il riconoscimento delle qualifiche professionali nei settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

10.01.2003

Decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (in G.U. n. 248 del 22 ottobre 2002).

Questo decreto detta la disciplina per il riconoscimento delle qualifiche per attività professionali in alcuni settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dando attuazione alla direttiva comunitaria 1999/42/CE.
La procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali compete alle regioni ed alle province autonome. Esse sono chiamate ad individuare l’autorità competente a pronunciarsi sulle singole domande di equiparazione presentate dai soggetti beneficiari (cittadini UE, nonché società aventi sede sociale, amministrazione centrale o centro di attività principale all’interno del territorio comunitario). Comunque, nelle more della definizione in ambito regionale di tali procedure organizzative, la competenza spetta in capo ai Ministeri per le attività produttive; per i beni e le attività culturali; del lavoro e delle politiche sociali; delle infrastrutture e dei trasporti (a seconda delle diverse attività professionali svolte).
Alle regioni spetta, pure, di relazionare, ogni due anni, al Dipartimento per le politiche comunitarie, al fine della predisposizione di relazione biennale sullo stato di attuazione del decreto.

a cura di Corrado Cardoni