Principi sulla dirigenza statale. Possono essere recepiti nelle norme dei regolamenti locali.

10.01.2003

Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Circolare del 23 ottobre 2002.

Il Ministero dell’Interno, argomentando in ordine al disposto degli artt. 88 e 111 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), ritiene che a ciascun ente locale sia riconosciuta la facoltà di recepire nel proprio ordinamento, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare, i principi desumibili dalle disposizioni della l. 145/2002, attraverso una disciplina di dettaglio che, comunque, tenga conto delle esigenze dell’ente medesimo.
Ciò vale sia per la disposizione dettata dall’art. 2 della l. 145 (che ha introdotto il co. 1 bis dell’art. 17 del d.lgs. 165/2001) afferente la possibilità di delega parziale delle funzioni dirigenziali ai dipendenti delle posizioni più elevate, sia per quella recata dall’art. 7 della legge medesima (che ha introdotto l’art. 23 bis del decreto 165) in materia di mobilità dirigenziale tra pubblico e privato.

a cura di Corrado Cardoni