La domanda di riconoscimento del diritto alla maggiore retribuzione per lo svolgimento di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza è soggetta al termine quinquennale di prescrizione.
Prima della modifica dell’art. 56 d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 introdotta dall’art. 25 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall’art. 15 d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 (ora art. 52 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), lo svolgimento di mansioni superiori non comporta il diritto a differenze retributive e/o ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.
Con riferimento al periodo antecedente l’entrata in vigore del citato art. 15 d.lgs. 387/1998 valgono i seguenti principi: a) salvo che la legge disponga diversamente, le mansioni svolte da un dipendente, se sono di livello superiore rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento sono irrilevanti ai fini economici e di carriera; b) gli articoli 51 e 97 Cost. comportano che l’attribuzione delle mansioni e del relativo trattamento economico non possono costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari; c) i requisiti di proporzionalità e sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost. devono essere considerati in relazione al trattamento economico nel suo complesso; d) non può essere considerata sproporzionata o insufficiente la retribuzione prevista per il pubblico dipendente in possesso di una certa qualifica, se questi svolga mansioni il cui esercizio è di regola consentito previo superamento del relativo concorso.