La Corte Costituzionale torna ad affrontare il tema della nozione costituzionale di ambienteCorte Costituzionale, 20 dicembre 2002 n. 536

20.12.2002

Corte Costituzionale, 20 dicembre 2002 n. 536

In occasione della valutazione della legittimita’ costituzionale della legge sarda 7 febbraio 2002 n. 5, recante “modifiche dell’art. 49 della legge regionale 29 luglio 1998 n.23”, in materia di caccia ed attivita’ venatoria, la Corte Costituzionale e’ tornata ad interessarsi della interpretazione del concetto di “ambiente” con riferimento alle competenze dello Stato e delle Regioni in materia (si ricordano, prma della modifica della Carta Costituzionale, la sentenza n.382/1999 in occasione del ricorso avverso la legge regionale del Veneto 30 giugno 1993 n.27, riapprovata il 29 luglio 1997 e, successivamente, la sentenza 26 luglio 2002 n.407 con riferimento alla legge della regione Lombardia 23 novembre 2001 n.19 in materia di applicazione della Direttiva Seveso bis).
In tale sentenza la Consulta ritiene che l’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione esprime una esigenza unitaria per cio’ che concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ponendo dunque un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali. La tutela dell’ambiente dve essere considerata un “valore” costituzionalmente protetto e in quanto tale non si puo’ escludere la titolarita’ delle Regioni di competenze legislative laddove il valore “ambiente” assuma rilevanza nell’ambito del governo del territorio e della tutela della salute. E, sempre in funzione di questo valore costituzionale, lo Stato puo’ dettare dei criteri generali di tutela uniformi per l’intero territorio nazionale. E’ opinione della Corte Costituzionale che gia’ prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, l’ambiente era considerato quale bene trasversale, idoneo pertanto ad incidere su materie diverse e di competenza di altri enti.
Nel caso di specie la Corte si e’ risolta comunque per la illegittimita’ costituzionale della legge regionale impugnata in quanto “l’estensione del periodo venatorio operata dalla regione costituisce una deroga rispetto alla previsione legislativa statale, non giustificata da alcun elemento peculiare del territorio sardo” ne’ dalla normativa comunitaria ed internazionale in materia di protezione della fauna selvatica (cfr. Anche Corte di Giustizia delle Comunita’ Europee, 7 dicembre 2000, causa C-38/99). Infatti, la disciplina statale dell’attivita’ venatoria, risponde ad esigenze di tutela dell’ambiente demandate allo Stato, e si pone come standard di tutela uniforme nell’ambito del territorio nazionale, ivi comrpeso quello delle Regioni a statuto speciale.

a cura di Emanuela Gallo