Sul diritto alla difesa

26.11.2002

Corte Costituzionale, 26 novembre 2002, n. 477

Incostituzionale perché lesivo del c.d. diritto alla difesa, il codice di procedura civile nella parte in cui prevede che, per il notificante, la notificazione a mezzo posta si perfeziona alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, in cui è avvenuta la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Si veda la nota Il discrimen tra il c.d. compimento della notifica e la c.d. presenza della notifica giudiziaria. La sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, di Pietro Alessio Palumbo

a cura di Pietro Alessio Palumbo