Approvato alla Camera dei Deputati il disegno di legge Finanziaria per l’anno 2003: le novità in materia sanitaria

26.11.2002

E’ in discussione in Parlamento il disegno di legge relativo alla legge finanziaria per l’anno 2003. Senza pretesa alcuna di completezza, si segnalano i contenuti di alcune disposizioni rilevanti per il settore sanitario così come risultano nel testo approvato dalla Camera dei Deputati in data 11 novembre 2002 e già trasmesso al Senato.

All’art. 22, comma 9, sono previsti criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003 nelle p.a. La regola generale prevede percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002, ma per gli enti del Servizio sanitario nazionale si rinvengono un’eccezione (personale infermieristico) ed un limite (possono essere disposte esclusivamente assunzioni di personale appartenente al ruolo sanitario).

All’art. 37 sono previste misure di razionalizzazione della spesa sanitaria tra le quali si segnalano:
– previsione di una compartecipazione alla spesa (50 euro) per le spese termali, ferme restando le esenzioni soggettive di legge (comma 1);
– una serie di misure rivolte alle Regioni, condizionanti rispetto all’accesso all’adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003-2005 tra cui:
– attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere;
– adozione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse;
– misure di contenimento del fenomeno delle liste d’attesa, con indicazione del termine di sette giorni come obiettivo finale;
– adozione di provvedimenti che prevedano la decadenza automatica dei direttori generali nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospedaliere, nonchè delle aziende ospedaliere autonome.
– Una serie di disposizioni in materia di monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, e di medicinali omeopatici.

All’art. 38 si prevede l’istituzione della Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute cui viene attribuito il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l’indicazione del prezzo di riferimento.

All’art. 39 viene introdotto un sistema di «premio di prezzo» (premium price) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico.

Disegno di legge Finanziaria 2003

a cura di Enrico Menichetti