Abolizione dei tribunali regionali e del tribunale superiore delle acque pubbliche

26.11.2002

Con decreto legge n.251/2002 (gazz.uff. n.265 del 12 novembre 2002), a fronte della necessità di razionalizzare l’organizzazione degli organi giudicanti, nonché ad esito delle declaratorie di illegittimità costituzionale adottate dalla Corte Costituzionale con sentenze nn.305 e 353 dello scorso luglio 2002, il legislatore ha abrogato il titolo quarto del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n.1775 e l’art.64 del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n.12, determinando così l’abolizione della competenza speciale in materia di acque pubbliche, e, la contestuale soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche.
Le materie attualmente soggette alla giurisdizione di questi Tribunali speciali verranno attribuite per lo più al giudice ordinario (confermando in questo modo la natura di sezione specializzata dell’autorità giurisdizionale ordinaria, così come oramai da dottrina e giurisprudenza consolidata e per conformità all’art.11 Cost.) e in parte al tribunale amministrativo con la seguente ripartizione:
– le controversie concernenti le materie di cui all’articolo 140 del regio decreto n.1775/1933 (ovvero le controversie intorno a: (i) la demanialità delle acque, (ii) i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde, (iii) qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, (iv) la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dalla legge 25 giugno 1865 n.2359 in materia di espropriazioni, a seguito di esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione, utilizzazione delle acque, (v) risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall’autorità amministrativa a termini dell’art.2 del Testo Unico 25 luglio 1904 n.523 e successive modifiche e (vi) i ricorsi previsti dagli artt. 25 e 29 del Testo Unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio Decreto 8 ottobre 1931 n.1604), dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, dovranno essere instaurate davanti al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, a composizione collegiale;
– le controversie relative alle materie di cui all’art. 143 del regio decreto n.1775/1933 (e che erano attribuite alla cognizione del Tribunale superiore delle acque in via diretta), saranno viceversa attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di ricorso in Cassazione avverso la pronuncia del Consiglio di Stato limitatamente ai motivi di cui all’art. 362 del c.p.c. Coerentemente con il criterio di raprtizione inaugurato con il decreto n.80/1998 e recepito nella nova legge sul processo amministrativo, nelle materie ricondotte alla sua giurisdizione il giudice amministrativo deciderà anche sull’eventuale richiesta di risarcimento danni.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto legge in questione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione saranno sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti davanti al giudice speciale. Gli atti da questo intrapresi manterranno comunque la loro validità ed efficacia. Sarà, tuttavia, onere dei ricorrenti riassumere le cause, pena la loro perenzione, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, davanti al giudice competente in base al nuovo riparto.

a cura di Emanuela Gallo