Servizio di distribuzione del gas, affidamento mediante gara, disciplina del periodo transitorio

13.11.2002

Il Consiglio di Stato con sentenza, Sez. V del 13 novembre 2002, n.6299, torna sulla questione dell’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale che il decreto legislativo 164 del 2000 prevede debba avvenire, in via generale, attraverso il ricorso a procedure di gara, salvo il caso in cui trovi applicazione il regime transitorio di cui all’articolo 15. In tema, il giudica amministrativo ha ribadito che “l’art. 15 del D. Lvo 164/2000, che detta il regime transitorio per l’attribuzione del servizio di distribuzione del gas, in attesa della definitiva liberalizzazione del settore, fissa con chiarezza nel primo comma le condizioni per l’adeguamento entro il 1° gennaio 2003 alla nuova disciplina: a) indizione di gare per l’affidamento del servizio; b) trasformazione delle gestioni in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata anche tra dipendenti. La seconda opzione, regolata compiutamente nei residui commi dell’articolo in esame con la previsione di un periodo transitorio e delle condizioni per potervi accedere, è ristretta a quelle ipotesi in cui al momento di entrata in vigore del D.Lvo 164/2000 il servizio di gestione era in corso attraverso aziende speciali o soggetti pubblici che dovevano essere trasformati in società di capitali e non, a quelle in cui il servizio, già affidato con le ordinarie procedure concorsuali a soggetti privati, venga a cessare dopo tale momento. Per fattispecie di questo tipo non è previsto alcun periodo transitorio ma solo, coerentemente con le finalità del provvedimento legislativo in esame di liberalizzazione del settore che di certo non era volto a consentire affidamenti diretti nei casi in cui non fossero già in atto, la prosecuzione per la durata stabilita (ove i servizi” siano stati attribuiti mediante gara e per un periodo comunque non superiore a dodici anni” così il nono comma dell’articolo in esame) e l’obbligo del successivo affidamento con gara. In questo senso il combinato disposto del primo e nono comma dell’art. 15 non lascia alcun dubbio.”

Cons Stato V 13 novembre 2002 n 6299

a cura di Luigi Alla