Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici ?Determinazione n 24/2002 del 2 ottobre 2002: Verbale di aggiudicazione e perfezionamento del contratto.
E? da considerarsi supertata la disposizione di cui all?art. 16 comma 4 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, il quale stabilisce che ?i processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni effetto legale al contratto? -poiché alla luce le norme sulla contabilità di Stato non sono più applicabili al sistema degli appalti pubblici.- questi ultimi ormai compiutamente regolati dalla Legge 109/94 e s.m. e dal regolamento attuativo.
La Determinazione n.24/2002 dell?Autorità di Vigilanza , rompe una tradizione giurisprudenziale consolidata, che , nell?abito delle procedure di aggiudicazione cd ?automatiche? (asta pubblica e licitazione privata), richiamando il dettato normativo della Legge n.2440/1923, faceva risalire la nascita del vincolo contrattuale al verbale di aggiudicazione definitiva.
In questo contesto normativo e giurisprudenziale il verbale di aggiudicazione aveva valore definitivo e di vincolo immediatamente efficace tra le parti.
Sebbene in tale impostazione si cogliesse l?esigenza di realizzare il massimo grado di semplificazione amministrativa, pur tuttavia, si trattava di una modalità non applicabile in maniera generalizzata a causa della sussistenza di una serie di ostacoli rinvenibili nella normativa in materia di appalti pubblici.
Si pensi , infatti, al problema dei piani di sicurezza, con riferimento ai quali l?appaltatore è tenuto a presentare – entro trenta giorni dall?aggiudicazione ? eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando previsti dal d.lgsl.494/96, ovvero un piano sostitutivo dei due precedenti quando non siano predisposti dal committente, nonché, sempre e comunque, un piano operativo di sicurezza autonomamente predisposto in relazione alla propria responsabilità nell?organizzazione dei lavori.
Il piano di sicurezza costituisce un elemento del contratto , per cui finché l?appaltatore non adempie alla sua allegazione, il vincolo contrattuale non poteva ritenersi perfezionato , con la conseguenza che il principio semplificatorio per cui il verbale di gara tiene luogo di contratto non avrebbe potuto trovare applicazione.
Lo stesso problema sussisteva anche per la certificazione antimafia , il cui accertamento non incide sulla capacità giuridica ? intesa come capacità di partecipazione alla gara di appalto ? quanto, piuttosto, sulla capacità di aggiudicarsi definitivamente il contratto o di stipularlo.
E? dunque evidente che, anche con riferimento alla verifica antimafia era impossibile parlare di verbale che tiene luogo di aggiudicazione poiché, fintanto che non fosse compiuta con esito favorevole la verifica antimafia, il contratto non poteva ritenersi validamente compiuto.
A queste considerazioni, l?Autorità ha sommato una valutazione di tipo semantico, legata all?uso, nel contesto dell?art. 109 co. 1 del DPR 554/99, del verbo ?dovere? con riferimento alla stipulazione del contratto ?che deve avere luogo entro sessanta giorni dall?aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell?offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario?
E? dunque con la stipulazione del contratto d?appalto, e non più con il solo verbale di aggiudicazione definitiva che può considerarsi instaurato il vincolo contrattuale tra le parti.