Sui confini tra disciplina urbanistica e tutela dell’ambienteTAR Veneto, 28 ottobre 2002, n.6118

28.10.2002

TAR Veneto, 28 ottobre 2002, n.6118

Il TAR Veneto si pronuncia in materia di elettrosmog ed espone alcuni principi generali sui confini tra disciplina urbanistica e tutela dell’ambiente.

Nonostante l’accoglimento del ricorso proposto dall’Enel avverso un provvedimento regionale in materia di limiti di emissione “a lungo termine” (sulla base di un contrasto tra la legge nazionale sull’elettrosmog e la disciplina regionale), il Tribunale Amministrativo del Veneto si e’ pronunciato in favore di una lettura estensiva del concetto (e, dunque, della relativa competenza legislativa e di controllo della Regione) di urbanistica.
Ha affermato, infatti, il giudice amministrativo che la disciplina urbanistica deve essere considerata come una sorta di “contenitore”, nel quale trovano posto molteplici beni tutelabili dall’ordinamento tra cui la protezione dell’ambiente. L’urbanistica, intesa come cura dell’assetto del territorio, interferisce inevitabilmente con altri interessi che si localizzano sul territorio stesso, quali il commercio, l’industria nonché la tutela dell’ambiente. Non ha, pertanto, senso chiedersi se l’ambiente sia materia inclusa o meno nella disciplina del territorio. Questa, infatti, rappresenta un sistema di organizzazione e razionalizzazione di valori interconnessi. Di qui la competenza della Regione, titolare di una potestà in materia urbanistica, a disporre e legiferare al riguardo, coinvolgendo anche l’ambiente e tutti gli interessi, utronei, ma connessi, con la regolamentazione del territorio.

a cura di Emanuela Gallo