Tribunale CE, 22 octobre 2002, causa T-77/02, Schneider Electric SA
Il Tribunale di prima istanza ha annullato la decisione con la quale la Commissione Antitrust europea bloccava l’operazione di fusione tra due aziende francesi Schneider e Legrand. La fusione avrebbe dato vita a uno dei principali gruppi europei nel settore della produzione di materiale elettrico, creando una chiara posizione dominante che avrebbe provocato, secondo la Commissione, effetti distorsivi per la concorrenza in questo campo.
Il tribunale europeo invece ha ritenuto l’analisi economica a base della decisione della Commissione viziata da errori e omissioni che la rendono perciò poco probante. In primo luogo la Commissione, secondo i giudici europei, avrebbe violato il fondamentale diritto alla difesa traendo conclusioni diverse rispetto agli addebiti contestati. In secondo luogo la Commissione avrebbe sottostimato le quote di mercato delle imprese concorrenti già presenti sul mercato con la conseguenza di avere sovrastimato invece la forza sul mercato delle aziende in esame.
Questa sentenza del tribunale di primo grado fa crescere l’attesa sul nuovo progetto di “modernizzazione” delle norme su intese e abusi che comporterà un decentramento dei poteri verso le autorità nazionali, un ampliamento dei poteri d’indagine e un rafforzamento dei controlli interni sulle procedure nonché l’introduzione di un nuovo criterio di interpretazione, il criterio dell’efficienza, come attenuante per valutare una posizione dominante. In tal modo il modello europeo si avvicinerà sempre più a quello americano fondato principalmente sugli effetti che un’operazione di concentrazione produce sui consumatori piuttosto che sulla competizione tra le imprese. Per cui mentre in America una concentrazione è vietata soltanto qualora penalizzi la libera concorrenza, in Europa essa è vietata solo perché la società risultante dalla fusione si porrebbe in una posizione dominante verso le altre concorrenti.