L’art. 68, comma 4, del d.lgs. n. 29/93, in cui il legislatore preserva la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 68, comma 4, d.lgs. n. 29/93), va letto “alla luce della regola generale di cui al primo comma in cui si devolvono all’A.G.O., in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni…..incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro.”
Sicché ove il petitum sostanziale si materializzi nella richiesta di costituzione del rapporto di lavoro, la giurisdizione spetterà al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, non sussistendo un impedimento per il fatto che la parte impugni, nella domanda, atti prodromi attinenti alla fase concorsuale. Infatti l’art. 68 comma 1, d. lgs. n. 29/93 trasferisce la giurisdizione all’A.G.O. su tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.