TAR Calabria (Catanzaro), sez. I, sentenza 3 luglio 2002, n. 1772.
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia insorta attraverso il ricorso proposto per l’annullamento del decreto del Provveditore agli Studi di Catanzaro di approvazione della graduatoria permanente provinciale definitiva di collaboratore scolastico di IV livello del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, nella parte in cui la ricorrente viene esclusa. La questione in esame, infatti, non attiene ad una controversia relativa al rapporto di lavoro già instaurato, ma riguarda ‘la fase prodromica dell’assunzione del ricorrente‘.