Costituisce normativa di riordino delle comunità montane.
Tuttavia, anche se la materia rientra tra quelle oggetto di potestà legislativa “esclusiva” regionale (v. art. 117, co. 4 della Costituzione), si limita ad attuare, pur attraverso una dettagliata articolazione, il dettato degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali).