Garanzia di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete

25.09.2002

17 luglio 2002 – Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas – Delibera n. 137/02 Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete.

L’Autorità per l’Energia elettrica e il gas ha definito il sistema di garanzie per il libero accesso degli operatori (approvvigionatori, clienti idonei, distributori locali) alla rete di trasporto del gas.

Il provvedimento contiene regole immediatamente integrabili nei contratti esistenti e norme per la definizione, ad opera delle imprese di trasporto (Snam Rete Gas, Edison) del codice di rete. Le regole subito operative permettono la finalizzazione delle contrattazioni tra consumatori e fornitori di gas e l’ordinato avvio del sistema a partire dal 1 ottobre 2002, inizio del prossimo anno termico.

Secondo quanto si legge nel comunicato stampa diramato dall’Autorità per l’Energia, con tale delibera sono stati stabiliti i criteri che riconoscono priorità di accesso agli approvvigionamenti legati a contratti “take or pay” limitatamente alla quantità contrattuale media giornaliera. La priorità di accesso è stata attribuita, nell’ordine, ai contratti di approvvigionamento pluriennali, annuali e di durata inferiore all’anno. In caso di congestione, quando le richieste di importazione di gas superano le capacità di trasporto dei gasdotti, è stato stabilito un metodo di assegnazione pro-quota, nel rispetto delle priorità stabilite. Per i nuovi gasdotti di importazione e i potenziamenti di quelli esistenti, è stato deciso un criterio di priorità per chi finanzia la realizzazione degli impianti, analogo a quanto già stabilito per l’accesso agli impianti di rigassificazione. La priorità riguarda l’utilizzo dell’80% della capacità dei gasdotti per un periodo non superiore a venti anni.

Altre disposizioni riguardano l’introduzione di un punto virtuale nel sistema in cui consentire gli scambi di gas tra gli operatori, che rappresenta il presupposto per il futuro sviluppo di una borsa del gas. Sono state, inoltre, definite regole per il bilanciamento che prevedono penali per gli utilizzatori della rete che immettono o prelevano quantità diverse di gas rispetto alle capacità di trasporto prenotate. Sono, infine, stati stabiliti precisi obblighi informativi in capo ai proprietari delle reti. In particolare, dovranno essere rese pubbliche agli operatori diverse informazioni, tra le quali le capacità di trasporto disponibili, i piani di sviluppo e potenziamento della rete, di modo che utenti possano programmare anche nel medio-lungo periodo la propria attività.

Il testo della delibera è reperibile nella sezione Attività Istituzionale – Provvedimenti del sito internet dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas

a cura di Luigi Alla