Attuazione della Legge 21 dicembre n.443 del 21 dicembre 2001 per la Realizzazione di Infrastrutture e degli Insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale

25.09.2002

Art.14 Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n.190 ( in G.U. n.199 del 26 agosto 2002 – Suppl. Ordinario n.174 – in vigore dal 10.09.2002

L’articolo in commento introduce un regime speciale per le gare di appalto indette per la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di cui alla legge Obiettivo (n.443 del 2001), con riferimento ai quali vengono introdotte due importanti innovazioni:

Ispirato ad una evidente finalità acceleratoria del giudizio, la lettera a) comma 1, dell’art.14, stabilisce che l’udienza di merito nei giudizi aventi ad oggetto gare di appalto indette per la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici debba essere fissata entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di deposito del ricorso.

Nella valutazione degli interessi contrapposti alla base della istanza del provvedimento cautelare richiesto dal ricorrente, la lett.b) comma 1 dell’art.14, attribuisce  valenza di valore assolutamente incomprimibile all’interesse pubblico alla tempestiva realizzazione dell’opera .

Il comma 2° stigmatizza, attribuendo forza di legge vincolante, al principio che costituisce ormai una misura  tipizzata dalla giurisprudenza, per cui l’intervenuta stipulazione del contratto di appalto non viene travolta da una eventuale sospensiva o da una pronuncia di annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione.


Se l’intento della disposizione in esame è quello di non creare intralcio alla sollecita realizzazione di infrastrutture e di opere aventi un carattere strategico, le innovazioni da essa introdotte lasciano spazio a diversi spunti critici, cui in questa sede si fa un veloce accenno.

In primo luogo, va evidenziato che dall’esame della norma nel suo complesso, l’utilità dell’istanza cautelare viene fortemente compressa per un duplice ordine di motivi: da un lato la fissazione dell’udienza per il merito entro 45 giorni dal deposito del ricorso, finisce per svilire la funzione della sospensiva: non ha più senso accordare un provvedimento cautelare quando la questione sottoposta all’esame del giudice amministrativo viene decisa nel merito in un lasso di tempo così breve.

In questo contesto, se il vantaggio può essere – oltre quello di una scansione temporale del processo molto più rapida – quello di evitare che la concessione di una misura cautelare venga smentita da una determinazione di merito che ne capovolge gli esiti, il rischio “fisiologico” può essere quello di una decisione del ricorso non basata su una attenta istruttoria, oppure – al contrario –  di una strumentalizzazione dell’udienza di merito fissata entro il 45° giorno dal deposito del ricorso al solo fine di consentire la concessione di un rinvio per consentire la istruzione della causa.

Si pensi, infatti, che le opere cui fa riferimento il decreto legislativo, sono interventi infrastrutturali di notevole dimensione, caratterizzati da una produzione documentale molto articolata sia sotto il profilo dei capitolati sia sotto quello della documentazione di gara, per cui non è da escludere che la fondatezza del ricorso sia ancorata al previo esame di copiosa documentazione, con conseguente necessario sacrificio dei tempi del processo.

Sotto altro e forse preminente aspetto, va dato particolare rilievo alla a – prioristica valorizzazione dell’interesse pubblico alla sollecita realizzazione dell’opera: portato il concetto alle estreme conseguenze l’interesse primario a che la prassi amministrativa si ispiri alle regole del diritto, viene svuotato di ogni contenuto a rischio di tradurre la legittima aspettativa del privato al rispetto delle norme che disciplinano le gare di appalto di una mera chance ad essere risarcito.

In altri termini, il preminente interesse pubblico alla legalità del procedere amministrativo viene sacrificato sull’altare della “celerità”.

Tutto si riduce alla concessione di un risarcimento del danno, di cui il giudice amministrativo si fa interprete mediante l’utilizzo di strumenti con cui non ha ancora grande confidenza e che rischiano di tradursi in un ristoro meramente simbolico.

Qualche dubbio permane sulla compatibilità comunitaria della norma in argomento.

La intangibilità del contratto, trova un importante precedente nella direttiva “Ricorsi” (89/665 Cee); in vero l’art.2 della Dir. 89/665, sebbene contenga  una disposizione assai simile a quella introdotta dall’art.14 in commento, in merito al diniego di concessione dell’istanza cautelare in presenza di un contratto già stipulato, tuttavia fa precedere tale previsione dalla precisazione che l’istanza cautelare è sempre il frutto di una valutazione comparativa di interessi contrapposti, senza attribuire alcuna “preminenza” all’interesse pubblico alla sollecita realizzazione dell’opera.

a cura di Dover Scalera