Commento a TAR Umbria, 21 agosto 2002, n. 645.
La decisione in epigrafe, oggetto del commento, attiene al tema della realizzazione di opere pubbliche con il sistema del project financing (finanza di progetto).
Nel documento allegato si esaminerà il contributo che con essa il giudice amministrativo ha fornito al dibattito in corso in materia, soffermandosi in particolare su due interessanti aspetti della sentenza e su alcune argomentazioni portate a sostegno della decisione e che non appaiono pienamente condivisibili.
In primo luogo, il giudice amministrativo ha riconosciuto come legittima la possibilità per il raggruppamento di imprese promotore di modificare la propria composizione soggettiva nella fase successiva alla presentazione della proposta, anche senza un preventivo impegno in tal senso.
In secondo luogo, ha considerato legittima, perché non lesiva della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti, la partecipazione al raggruppamento promotore di un soggetto giuridico che, seppur con veste privata, è partecipato o controllato da un ente pubblico. Nella fattispecie si tratta di una società a totale partecipazione pubblica, controllata, tra l’altro, dal medesimo Comune committente.
In secondo luogo, ha considerato legittima, perché non lesiva della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti, la partecipazione al raggruppamento promotore di un soggetto giuridico che, seppur con veste privata, è partecipato o controllato da un ente pubblico. Nella fattispecie si tratta di una società a totale partecipazione pubblica, controllata, tra l’altro, dal medesimo Comune committente.