Nullità del contratto a termine e mancata costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato

07.08.2002

Nullità del contratto a termine e mancata costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato: sollevata questione di legittimità costituzionale dell?art. 36 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell?art. 36, 2° co., d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento agli articoli 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede, in caso di violazione da parte del datore di lavoro pubblico delle norme imperative vigenti in materia di assunzioni a termine, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma solo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno (nella fattispecie personale non di ruolo amministrativo tecnico ed amministrativo di istituti e scuole statali originariamente assunto a termine dal Comune di Pisa e transitato con decorrenza gennaio 2000 alle dipendenze dello Stato ex art. 8 l. 3 maggio 1999, n. 124, ha agito per ottenere la declaratoria di nullità dei contratti a termine con i quali l?amministrazione statale li ha nuovamente assunti a tempo determinato per asserito difetto dei presupposti legittimanti l?apposizione del termine e rivendicare, quindi, il riconoscimento della costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato).

Tribunale di Pisa ord 7 agosto 2002

a cura di Andrea Pietropaoli