Per mesi si è letto sui giornali che grazie alla razionalizzazione degli acquisti pubblici da realizzarsi attraverso la Consip S.p.a. (Concessionaria servizi informatici pubblici) lo Stato avrebbe risparmiato almeno 2,4 mld € o cifre molto vicine a quella anzidetta, o anche che l’attività di approvvigionamento mediante un approccio unico al mercato consente l’acquisizione di informazioni più dettagliate e circostanziate sulle dinamiche di domanda e offerta in esso presenti in relazione ai beni di cui le pubbliche amministrazioni abbisognano.
Ebbene, solo oggi si scopre – grazie alla sanzione comminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) alle società di fornitura di buoni pasto aggiudicatarie della gara bandita dalla Consip – che l’intero impianto ideato dal legislatore forse necessita di qualche intervento che corregga alcuni aspetti finora tralasciati o che, meglio ancora, bisognerebbe riconsiderare la stessa filosofia che ha ispirato la creazione di tale Concessionaria. Tutte considerazioni, queste ultime, più volte affermate da varie associazioni di categoria in questi anni.
L’occasione per l’intervento dell’Antitrust è stata data da una gara che la pubblica amministrazione ha affidato, più di due anni fa, alla Consip S.p.a., affinchè quest’ultima individuasse, per suo conto, le società fornitrici di buoni pasto con cui poter successivamente stipulare un contratto biennale riguardante la fornitura totale di 90 milioni di buoni a 4,65 euro, per un totale di ben 418,33 milioni di Euro.
Alla gara della Consip partecipavano dieci aziende ma risultavano aggiudicatarie solo otto società, per cui le restanti due presentavano ricorso all’Autorità sostenendo che tra le otto aziende vincitrici vi fosse un segreto accordo per presentare offerte tali da determinare congiuntamente un prezzo del servizio superiore a quello che sarebbe prevalso in assenza di un preaccordo.
Dopo un’attenta e ponderata istruttoria – durata oltre un anno – l’Antritrust conveniva sulla tesi accusatoria sostenuta dalle ricorrenti, per cui concludeva il procedimento affermando che avendo appurato l’esistenza di una pratica concordata per determinare congiuntamente le modalità di partecipazione alla gara stessa e ciò costituendo un’indubbia violazione della libera concorrenza di mercato soggetta a sanzioni pecuniarie, riteneva di dover comminare a carico delle otto imprese indagate una multa per un importo complessivo di 34,1 milioni di Euro.
Avendo le imprese sanzionate annunciato un ricorso alle competenti autorità giudiziarie relativamente alla multa loro inflitta dall’Autority, non si può che attendere con grandi aspettative la pronuncia dei giudici che, tuttavia, finora hanno sempre blindato l’operato della concessionaria dello Stato ricorrendo il più delle volte a vari espedienti tecnici per non entrare nel merito delle questioni.
E’, infatti, nostra opinione – confortata in questa dalle stesse leggi dell’economia – che la concentrazione di tutte le gare dello Stato in un unico soggetto, che ha il precipuo compito di individuare le società che per alcuni anni forniranno beni e servizi alle pubbliche amministrazioni, da senz’altro luogo a fenomeni di riduzione della concorrenza, escludendo di fatto le piccole e medie imprese; ed è per questo motivo che si vede con preoccupazione il ricorso a tale sistema per l’outsorcing della pubblica amministrazione.
Un valido correttivo potrebbe allora essere costituito dalla indizione di gare per la selezione dei fornitori , distinte per face di importo, si da consentire l’accesso alle gare Consip anche ad operatori di più modeste dimensioni, altrimenti tagliate fuori dall’attuale sistema.