Corte Costituzionale, 22 luglio 2002, sent. n. 372
E’ legittima – perché volta a garantire l’esercizio del bilinguismo nei pubblici uffici – la previsione dell’art.38, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n.752 nella parte in cui prevede che i magistrati reclutati mediante concorso speciale nella Provincia di Bolzano possano proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla loro nomina.
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art.38, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n.752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione degli uffici statali siti nella Provincia autonoma di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), quale modificato dall’art.3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n.84 (Modificazioni agli articoli 1, 35, 38, 39 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752, relativi a disposizioni per la magistratura in provincia di Bolzano), promosso con ordinanza dal TAR del Lazio.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.38, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n.752 (come modificato dall’art.3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n.84), per presunto contrasto con l’art.3 Cost., nella misura in cui prevede che i magistrati reclutati mediante concorso speciale nella provincia di Bolzano possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla loro nomina. Il ricorrente richiama infatti la previsione di cui all’art.33, comma 5 della legge n.104 del 1992 (che sancisce la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere “ove possibile” la sede di lavoro più vicina al familiare disabile), che risulterebbe violata dalla norma impugnata. La limitazione della tutela dei diritti dell’handicappato in relazione al territorio della Provincia autonoma di Bolzano sarebbe pertanto, a detta del ricorrente, “illogicamente ed iniquamente discriminatorio”.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi in difesa, si pronuncia innanzitutto per l’inammissibilità della questione e poi per la sua infondatezza, ricordando la peculiarità della disciplina in materia di personale della magistratura addetto agli Uffici giudiziari di Bolzano, ai sensi dell’art.116 Cost. e dell’art. 89 del d.P.R. n.670 del 1972 (Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige). L’Avvocatura di Stato ricorda inoltre che la giurisprudenza concernente l’art.33, comma 5 della citata legge n.104 del 1992 ha ritenuto che la possibilità del familiare del disabile di scegliere la sede di servizio più vicina al familiare medesimo debba essere conciliata con le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.
Si è inoltre costituita in giudizio la dott.ssa XY, ricorrente nel giudizio a quo, che evidenzia come la norma impugnata sancisca, contro il dettato della Costituzione, la prevalenza dell’organizzazione giurisdizionale sui diritti costituzionali del singolo. Propone inoltre un’interpretazione della norma impugnata conforme a Costituzione, per cui il limite dei dieci anni riguarderebbe solo il trasferimento in via ordinaria dei magistrati, non anche il “diritto a scegliere la sede” in caso di straordinario bisogno, come nei casi di cui all’art.33, comma 5 della legge n.104 del 1992. In relazione alla specialità del ruolo dei magistrati di Bolzano, osserva inoltre la ricorrente come tale circostanza sia stata esplicitamente esclusa dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla giurisprudenza amministrativa
E’ altresì intervenuta la Provincia autonoma di Bolzano, che rileva come la norma di cui all’art.33, comma 5 della legge n.104 del 1992 presupporrebbe l’attuale convivenza tra il disabile ed il familiare che chiede il trasferimento. In sintonia con le argomentazioni dell’avvocatura, la Provincia osserva come la peculiare disciplina contenuta nella norma impugnata sarebbe giustificata dall’esigenza di tutelare i diritti costituzionalmente riconosciuti delle minoranze linguistiche. Sostiene infine che per il personale della magistratura di Bolzano è stato istituito un ruolo locale, che l’art.89 dello Statuto sottrae alla disciplina relativa agli altri ruoli locali istituiti per il personale civile dello Stato.
Sentite tutte le parti in causa, la Corte conclude per la non fondatezza della questione. Osservando in primo luogo che non sono accoglibili le eccezioni di inammissibilità dell’Avvocatura di Stato e della Provincia Autonoma di Bolzano, la Corte osserva che la norma di cui all’art.33, comma 5 della legge n.104 del 1992 non è l’unica rilevante ai fini delle tutela degli handicappati e che gli stessi benefici ivi previsti a favore dei familiari di disabili non solo illimitati, ma subordinati al rispetto dell’inciso “ove possibile”.
La Corte evidenza inoltre che le disposizioni in materia di concorso per uditore giudiziario nella Provincia autonoma di Bolzano costituiscono “una disciplina legislativa speciale per questo tipo di concorso ed uno status giuridico differenziato per coloro che lo vincono, pur all’interno di un unico ruolo nazionale dei magistrati”. Nello specifico, la speciale disciplina prevista per i magistrati della Provincia di Bolzano sarebbe finalizzata a garantire una certa stabilità dei dipendenti degli uffici giudiziari di Bolzano, necessaria per consentire uno svolgimento dell’attività giurisdizionale funzionale alle esigenze di tutela del bilinguismo. Anche il limite di dieci anni per la presentazione delle domande volontarie di trasferimento fuori dal territorio della Provincia di cui all’art.38, comma 3 del d.P.R. n.752 del 1976, rappresenta un limite non irragionevole, in quanto conforme all’esigenza di garantire il bilinguismo nei pubblici uffici.
La Corte conclude quindi per la non fondatezza della questione sollevata.