Tribunale di Locri, 17 luglio 2002
Nel pubblico impiego privatizzato, ?la progressione della carriera può avvenire solo se normativamente prevista e sulla base di un apposito atto amministrativo di determinazione organica?, in armonia con i principi costituzionali di cui all?art. 97, comma 1 e 2.
L?attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico, devono trovare dunque il loro fondamento nel provvedimento di nomina o di inquadramento, in quanto, per la natura indisponibile degli interessi pubblici coinvolti, esse non possono essere il frutto di una libera determinazione dei lavoratori.