Le questioni inerenti al silenzio rifiuto dell’amministrazione, con riferimento ai rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, non sono di competenza dell’A.G.A., ma del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
L’A.G.O., nell’ambito della sua giurisdizione, adotta tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. (art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/01), sicché, nel quadro così delineato, “non ha più senso una giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento al silenzio rifiuto dell’amministrazione”.
Il G. O., infatti, si avvale dei poteri istruttori a sua disposizione a prescindere dagli atti adottati dalla P.A. e dunque anche qualora non sia stato emanato alcun provvedimento nonostante siano decorsi i termini per la conclusione del relativo procedimento.