Prime precisazioni della Corte in materia di tutela ambientale Corte Costituzionale, 26 luglio 2002, n.407

13.07.2002

Corte Costituzionale, 26 luglio 2002, n.407

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2 della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. h e s, Cost., degli artt. 8, 9, 15, 18, 21 e 28 del d.lgs. 334/99 e dell’art. 72 del d. lgs. 112/98.

Il ricorrente deduce l’incostituzionalità della normativa in oggetto perché la disciplina delle attività a rischio di incidenti rilevanti sarebbe riservata alla potestà legislativa esclusiva statale, in quanto riconducibile alle materie della sicurezza e della tutela ambientale di cui alle lettere h e s dell’art. 117, comma 2, Cost.

La Corte rigetta il ricorso dichiarando infondata la questione sotto il profilo dedotto poiché, in riferimento alla materia della sicurezza, questa va interpretata restrittivamente, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, come settore relativo alle misure riguardanti la prevenzione dei reati o il mantenimento dell’ordine pubblico. Ricondotta quindi la disciplina in esame all’ambito materiale della tutela ambientale, la Corte sottolinea come questa debba essere configurata come una materia trasversale, “in ordine alla quale si manifestano competenze diverse che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono a esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale.” Secondo la Corte ” anche nella fattispecie in esame, emerge dalle norme comunitarie e statali una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti e funzionalmente collegati con quelli inerenti in via primaria alla tutela dell’ambiente.” Infatti sia la direttiva 96/82/CE che il d. lgs. 334/99 fanno riferimento alla necessità di prevenire incidenti rilevanti per tutelare la salute, nonché agli obblighi connessi al governo del territorio e alla protezione civile, riconoscendo così che “le regioni sono titolari, in questo campo disciplinare, di una serie di competenze concorrenti che riguardano profili indissolubilmente connessi e intrecciati con la tutela ambientale.”

a cura di Luca Castelli